Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Prevalle si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le informazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro/lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo.
Il Centro di raccolta comunale riceve i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente divisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (primo giovedì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARIP (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.12 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il numero verde.
TARIFFA PUNTUALE
Dal 21 ottobre 2021 per il SECCO RESIDUO è obbligatorio utilizzare i nuovi bidoncini grigi con microchip Per un breve VIDEO che illustra la Tariffa Puntuale clicca qui
Per le risposte alle domande frequenti clicca qui
APPUNTAMENTI PRESSO SPORTELLO PER PRATICHE E PER CONSEGNA BIDONCINI SECCO RESIDUO
Cliccare qui per prenotare l'accesso allo Sportello TARI del Comune per:
- il ritiro del Bidoncino grigio del Secco Residuo
- pratiche TARI di qualsiasi natura.
Calendario della settimana
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giovedì 21/11/2024
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sabato 23/11/2024
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martedì 26/11/2024
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giovedì 28/11/2024
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Il Servizio di Spazzamento delle Strade nel Comune di Prevalle è previsto nelle giornate del primo e terzo sabato di ogni mese. In alcune vie il servizio viene svolto in entrambe le giornate, in altre vie viene svolto con frequenza mensile. Si veda l'elenco sottostante
Le vie dal Servizio di Spazzamento ei relativi giorni di Servizio sono i seguenti:
PRIMO SABATO DEL MESE | TERZO SABATO DEL MESE |
VIA VOLTA | VIA VOLTA |
VIA DON BONSIGNORI | VIA DON BONSIGNORI |
VIA GARDESANA | VIA GARDESANA |
VIA DA VINCI | VIA DA VINCI |
VIA MORANI | VIA MORANI |
VIA CADUTI DEL LAVORO | VIA CADUTI DEL LAVORO |
VIA DON BECCALOSSI | VIA DON BECCALOSSI |
VIA DON AMBROSINI | VIA DON AMBROSINI |
VIA DE GASPERI | VIA DE GASPERI |
VIA DEGLI ALPINI | VIA DEGLI ALPINI |
PIAZZA MUNICIPIO | PIAZZA MUNICIPIO |
VIA BOSIO | VIA BOSIO |
VIA ALIGHIERI | VIA XXV APRILE |
VIA TITO SPERI | VIA IV NOVEMBRE |
VIA GRAMSCI | VIA I MAGGIO |
VIA VIA CAVOUR | VIA LARGA |
VIA 11 FEBBRAIO | VIA BATTISTI |
VIA GARIBALDI | VIA RIMEMBRANZA |
VIA MASCADER | VIA SANTO STEFANO |
VIA DE AMICIS | VIA SAN MICHELE |
VIA SAN CARLO | VIA GIOVANNI XXIII |
VIA MAZZINI | VIA MATTEOTTI |
VIA ZANARDELLI |
ABC dei rifiuti di Prevalle
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
Ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura.
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
lunedì | 14:30 - 17:00 | |
Martedì | 9:00 - 12:00 | |
mercoledì | 14:30 - 17:00 | |
Giovedì | 9:00 - 12:00 | |
venerdì | 14:30 - 17:00 | |
sabato | 9:00 - 12:00 | 14:30 - 17:00 |
domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI, SINO AL 31/12/2021 la competenza è esclusivamente dell'Ente locale: Comune di Prevalle i cui riferimenti sono: Comune di Prevalle, via Morani 11, 25080 Prevalle (BS).
Per tutti gli aspetti che riguardano il servizio in termini amministrativi (dal 01/01/2022) e operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai centri di raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errori del conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A. i cui riferimenti sono qui sotto raccomandati.
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Tariffa e dei rapporti con l'Utenza
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
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Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
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Avvisi Comune
La Tariffa sui Rifiuti di tipo Puntuale o TARIP è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2022 ed è destinata a finanziare, nei modi e nei termini previsti dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente, i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento. E' un Corrispettivo soggetto ad IVA nella misura ridotta del 10%.
La TARIP è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARIP le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARIP è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente posta e sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del Corrispettivo
Delibera Giunta Comunale n. 28 del 14/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI PREVALLE PER IL PERIODO 2022-2025 (ART.3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera di Giunta Comunale n.59 del 21/09/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n.22 del 18/04/2024. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 18/04/2024 di approvazione del PEF 2024-2025
Schema di calcolo del PEF 2024-2025 e allegati alla Delibera
Anno 2023
Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 27/04/2023 di revisione straordinaria del PEF 2022-2025
Schema di calcolo del PEF 2022-2025 e Relazioni Accompagnatorie
Dall'anno 2022 è in vigore la Tariffa Puntuale Corrispettiva
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARIP vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma della Regolazione di ARERA. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile Calcolata, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (escluso il residuo secco), alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e da una quota variabile Misurata relativa al solo Secco Residuo, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Le regole di calcolo sono specifiche nel Regolamento del Servizio
La tariffa è composta dalle seguenti citazioni:
- quota fissa (QF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile misurata (QVM) , correlata ai quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento di tali rifiuti;
- quota variabile calcolata (QVC) , rapportata alla quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, al netto dei costi di cui alla precedente lettera b).
La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
L'insieme dei costi, inerenti alla quota fissa (QF) e alla quota variabile calcolata (QVC), da coprire attraverso la tariffa, sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del comune, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e alla qualità dei servizi da fornire, secondo stabilite dal comune.
Per quanto riguarda il calcolo della Quota Variabile della Tariffa si specifica quanto segue:
- la delibera del Piano Tariffario, per ciascuna annualità:
- i costi variabili di gestione dei Rifiuti urbani residui (CVrur);
- la tariffa per unità di rifiuto urbano residuo (TMrur), determinata come rapporto tra i costi di cui alla lettera a) (CVrur) ei quantitativi in kg di rifiuto urbano residuo raccolto nell'anno precedente (Qrur), secondo la formula: TMrur = CVrur/QTrur;
- il coefficiente di peso specifico (Kp) del rifiuto urbano residuo, determinato come rapporto tra la quantità totale di tale rifiuto raccolto nell'anno precedente (QTrur) e la volumetria totale contabilizzata nel medesimo anno (VTrur), secondo la formula: Kp = QRrur /VTrur; per l'anno 2022, il coefficiente peso specifico (Kp) riferito ai dati rilevati nella parte dell'anno 2021 in cui è stata attivata la misura dei rifiuti, se necessaria opportunamente.
- La quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza nel periodo di riferimento (RURut) è determinata pesatura indiretta, con requisiti del volume, espresso in litri conferito al pubblico servizio, ed è pari a RURut = VCut*NSut*Kp, dove
- VCut è il volume in litri del contenitore in dotazione all'utenza; per le utenze domestiche il contenitore è da 40 litri di dispositivo di riconoscimento RFID; per le utenze non domestiche la volumetria è ragguagliata alla produzione fondatamente attribuibile; le utenze non domestiche già presenti al 31 dicembre 2021 può utilizzare il contenitore già in dotazione al quale il Gestore apporrà in modo ina il dispositivo di riconoscimento RFID.
- NSut è il numero degli svuotamenti realizzati dall'utenza nel periodo.
- La quota variabile della misura della tariffa applicabile dalle utenze domestiche e non domestiche (QVMut), si accetta applicando ai rifiuti conferiti nell'anno dalla singola utenza (RURut), indicati in kilogrammi, la tariffa per unità di rifiuto urbano residuo (TMrur), secondo la formula: QVMut = RURut*TMrur.
- I rifiuti conferiti dalle utenze aggregate sono ripartiti tra le singole utenze utilizzando i coefficienti indicati nell'allegato 1, del DPR, n. 158/99, tabella 2 per le utenze domestiche, e tabelle 4a e 4b, per le utenze non domestiche.
L'utente ricompreso in un'utenza aggregata può il ricalcolo dei propri conferimenti qualora emergano e siano documentate specifiche circostanze (come l'assenza prolungata) che comportino una modifica dei dati di conferimento determinati in base al comma precedente.
Per le Utenze Domestiche la Tariffa è calcolata come segue:
- La quota fissa dalle utenze domestiche (QFud) è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per di superficie parametrate al degli occupanti, secondo le previste di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- La quota variabile calcolata dalle utenze domestiche della Repubblica (QVCud) è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile misurata dalle utenze domestiche (QVMud) è determinata ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22.
- I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le della TARIP, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabilità dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilità dalla legge o in base a specifica motivazione.
Per le Utenze NON domestiche la Tariffa è calcolata come segue:
- La quota fissa della unità tariffaria sulla produzione non domestica (QFund) è determinata applicando alla superficie impibile le tariffe per la superficie riferita alla tipologia di svolta, calcolate base dei coefficienti di cui al punto 4.3, all .1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile calcolata della dovuta tariffa dalle utenze non domestiche (QVCund) è determinata applicando alla superficie imposta secondo le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di produzione Kd le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La quota variabile misurata della dovuta tariffa dalle utenze non domestiche (QVMund) è determinata ai sensi dei precedenti articoli 21 e 22.
- I coefficienti di produzione rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera che approva le tariffe della tassa, con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabilità dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabilità dalla legge o in base a specifica motivazione.
- Nel caso di rifiuti conferimenti straordinari di 8, il coefficiente applicato ai rifiuti del precedente articolo è determinato in relazione al problema relativo all'indicatore dall'utente o al problema relativo ai rifiuti verificati ed è pari al rapporto tra la quantità di rifiuti verificatisi (in kg) di urbani prodotti dall'utenza e la superficie complessiva dell'utenza, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti urbani.
- Eventuali servizi aggiuntivi richiesti dalle utenze non domestiche sono addebitati a parte in base ad apposita convenzione stipulata tra l'Affidatario e il titolare dell'utenza.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
Per Documenti di Riscossione emessi sino al 31/12/2021 : il pagamento della TARI potrà essere effettuato, presso qualsiasi sportello bancario o postale, tramite il modello F24 allegato all'avviso di pagamento.
Il mancato ricevimento dell'avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date sotto indicate.
In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento l'utente può:
- contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Prevalle al numero 030 603142 interno 2 + interno 2 ;
- oppure richiederlo per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: tributi@comune.prevalle.bs.it
SCADENZA PAGAMENTI
Il contributo riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allega i modelli F24 precompilati.
Per la TARI 2021 sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
- 1ª rata: scadenza 16 ottobre 2021
- 2ª rata: scadenza 16 aprile 2022
Per Documenti di Riscossione emessi dal 01/01/2022 : il pagamento della TARIP Corrispettiva potrà essere effettuato, presso qualsiasi sportello bancario, postale, tabaccheria, sito internet di Garda Uno S.p.A. tramite l'Avviso "pagoPA" allegato alla Fattura inviata con cadenza trimestrale ad ogni Utente. Gli Avvisi recapiti consentono di pagare la Fattura presso tutti i Tabaccai e le Ricevitorie, la propria banca sia presso lo sportello fisico che presso gli ATM e con il proprio servizio di Home Banking.
Il mancato ricevimento del documento di Riscossione non esime in alcun caso l'Utente dall'obbligo del pagamento della TARIP alle scadenze previste nella Bolletta / Fattura.
In caso di mancato recapito del documento di Riscossione l'utente può:
- contattare il Contact Center Clienti di Garda Uno S.p.A. al numero 800 033 955 ;
- utilizzare il portale dell'Utente cliccando su questo link
- richiederlo per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: serviziorifiutiprevalle@gardauno.it
SCADENZA PAGAMENTI
L'utente riceverà con cadenza trimestrale presso il proprio indirizzo di recapito già al tempo comunicato allo Sportello Tributi del Comune di Prevalle una Bolletta / Fattura con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allega gli avvisi pagoPA.
L'Emissione delle Bollette / Fatture e le relative scadenze saranno orientativamente
- 1ª emissione bolletta entro il 30/04/2024 e pagamento entro i successivi 30 giorni;
- 2ª emissione bolletta entro il 31/07/2024 e pagamento entro i successivi 30 giorni
- 3ª emissione bolletta entro il 31/10/2024 e pagamento entro i successivi 30 giorni
- 4ª emissione bolletta entro il 31/01/2025 e pagamento entro i successivi 30 giorni
Il mancato pagamento entro i termini indicati nel documento di riscossione comporterà l'addebito degli interessi di mora.
A seguito dell'eventuale costituzione in mora dell'Utente e in caso di pagamento insufficiente il Gestore potrà procedere con la riscossione coattiva secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle norme in materia.
Si specifica che qualsiasi pagamento effettuato a soggetti diversi dal gestore Garda Uno S.p.A., non potrà sollevare l'Utente dal Debito e non sarà in alcun modo riconosciuto come valido.
La modalità di pagamento standard è attraverso un avviso di pagamento pagoPA allegato alle fatture. E' possibile richiedere l'addebito continuativo sul proprio Conto Corrente Bancario o postale inviando il modulo sotto indicatore compilato in ogni sua parte e firmato in originale a Garda Uno SpA - Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS) oppure consegnandolo allo sportello Rifiuti durante gli orari di apertura. Per la sola consegna del modulo non è necessario prendere appuntamento per essere ricevuto.
Si richiede di prestare attenzione ad utilizzare il modulo corretto tra Utente Domestico e Utente non Domestico.
Modulo Domiciliazione Bancaria Utenti Domestici (B2C - CORE)
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.37, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
Art.37 Versamenti
[…]
9. È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
10. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati gli avvisi di pagamento pagoPA che consentono il pagamento rateale.
11. Nelle previsioni di cui al comma 9, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 50,00 (euro cinquanta). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
12. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 9 possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a
partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.
13. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 9 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte del Gestore.
L'accesso ai propri documenti di riscossione attraverso il Portale Utenze al seguente indirizzo:
https://portaleutenza.gardauno.it/auth/login
Al primo accesso è necessario accreditarsi sul portale.
La TARIp non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione , utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“ ATTIVAZIONE e DISATTIVAZIONE UTENZA ”
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.
Devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare così come devono essere dichiarate le variazioni del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARIP.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARIP è necessario provvedere a segnalare la variazione compilando il modulo di dichiarazione per procedere alla voltura.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dalla dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone) utilizzando il suddetto modulo.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, Corrispettivo è dovuto sino alla data in cui viene prodotto, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo già versato il corrispettivo per i medesimi locali) o dimostrazione dell'effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesta la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date sopra indicate è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.42 riportato a seguire:
art.42 Inadempimento agli obblighi di versamento
1. All’utente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è inviato, anche a mezzo raccomandata A.R. ed entro i termini prescrizionali, avviso di omesso o insufficiente pagamento.
2. Fatte salve diverse previsioni imposte da ARERA, l’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di invio, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
[…]
Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza
- La tariffa si applica in misura ridotta nei seguenti casi:
- abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche e senza necessità di dichiarazione, per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione per i non residenti: riduzione del 15 % nella quota fissa e nella quota variabile;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali circostanze risultino da licenza o atto assenzio rilasciato dai competenti organi per esercizio dell' attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità: riduzione del 35 % nella quota variabile;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso di ONLUS adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, purché tali circostanze risultino da dichiarazione rilasciata al Comune: riduzione del 50% nella quota fissa e nella quota variabile;.
- Abitazioni con occupante ultrasettantenne con ISEE inferiore ai valori indicati nella tabella sottoindicata: Riduzione del 20%, su istanza dell'Utente, nella quota fissa e nella quota variabile:
Componenti il nucleo famigliare |
Scala parametri |
ISEE |
1 |
1.00 |
6.537,00 |
2 |
1.57 |
10.263,09 |
3 |
2.04 |
13.335,48 |
4 |
2.46 |
16.081,02 |
5 |
2.83 |
18.630,45 |
5. Le riduzioni di cui al comma precedente su applicano dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa documentazione. La riduzione di cui al comma a), si applica, per i residenti nel Comune di Prevalle, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
6. All’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso, la TARIP è ridotta a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile calcolata.
Riduzioni per il Recupero dei Rifiuti Urbani
- Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile calcolata per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
- Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
- dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
- dimostrare l’avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER. Per l’anno 2022 la dichiarazione di cui alla lettera a) è presentata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1º gennaio 2022.
- L’attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa al Gestore entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.
- L’utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il Gestore comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
- La riduzione della parte variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte. La percentuale di riduzione della quota variabile è Pr = Qr/Qt, dove:
- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr con:
- Kd - coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
- Sr - superficie di riferimento.
8. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
9. Il Gestore può richiedere l’invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
10. Per l’anno 2021 si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 649, secondo periodo della legge 147/2013, e le previgenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune.
Riduzioni per Compostaggio
- Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20 % alla quota variabile calcolata.
- Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati
- La riduzione è subordinata:
- alla presentazione al Gestore di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
- all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
- alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico;
- all’accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato Accertatore.
- Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni
Modulo di dichiarazione sostitutiva - Riduzione per Compostaggio Domestico
Altre agevolazioni
- Con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile prevedere agevolazioni:
- a favore di particolari categorie di utenze non domestiche nel caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l’obbligatorietà della chiusura delle attività, in proporzione ai giorni di chiusura;
- a favore delle utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale, salvo quanto sarà eventualmente previsto da ARERA in materia di “Bonus Rifiuti”;
- a favore delle attività commerciali operanti in strade o piazze interessate da lavori pubblici che ne comportano la chiusura totale per un
periodo superiore a 15 giorni, in proporzione alla durata della chiusura delle strade o delle piazze.
- La deliberazione disciplina i presupposti e l’ammontare delle agevolazioni, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
- Le agevolazioni di cui al presente articolo, salvo quanto sarà eventualmente previsto da ARERA in materia di “Bonus Rifiuti”, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa la cui copertura è assicurata da risorse fornite dal Comune.
Per le Utenze Domestiche il numero di Conferimenti minimi è il seguente
UTENZE DOMESTICHE | ||||
CON 1 INCONTINENTE | CON 2 INCONTINENTI | |||
COMPONENTI |
SVUOTAMENTI MINIMI 45 LITRI 1 CONTENITORE |
2 O PIU' CONTENITORI | 2 O PIU' CONTENITORI | |
1 | 8 | 52 | 104 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
2 | 14 | 52 | 104 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
3 | 20 | 52 | 104 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
4 | 26 | 52 | 104 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
5 | 32 | 52 | 104 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
6 E PIU' COMPONENTI | 36 | 52 | 104 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
Nel caso che nel nucleo famigliare siano presenti minori di anni 2, sono assegnati per ogni minore un contenitore e n. 26 svuotamenti suppletivi rispetto al numero di svuotamenti minimi previsti.
UTENZE DOMESTICHE | ||||
CON 1 MINORE DI ANNI 2 | CON 2 MINORI DI ANNI 2 | |||
COMPONENTI |
SVUOTAMENTI MINIMI 45 LITRI 1 CONTENITORE |
2 O PIU' CONTENITORI | 2 O PIU' CONTENITORI | |
1 | 8 | 26 | 52 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
2 | 14 | 26 | 52 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
3 | 20 | 26 | 52 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
4 | 26 | 26 | 52 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
5 | 32 | 26 | 52 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
6 E PIU' COMPONENTI | 36 | 26 | 52 | ECC. (MOLTIPLICATORE) |
Per le Utenze non Domestiche il numero di Conferimenti minimi sarà comunicato ad ogni singola utenza visto che per ogni singolo Utente dipende da numerosi fattori (categoria dell'Attività e superficie dell'Immobile).
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | Percentuale RD (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 6.781 | 2.601,880 | 2.943,960 | 88,38% |
2021 | 6.818 | 3.051,293 | 3.554,253 | 85,85% |
2020 | 6.723 | 3.139,342 | 3.660,422 | 85,76% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06