Raccolta differenziata
La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Padenghe sul Garda si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo.
Il Centro di raccolta riceve i rifiuti urbani, anche ingombranti, correntemente divisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (terzo sabato del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.12 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
- Ritiro domicilio vegetale: servizio da marzo a novembre ad iscrizione presso il Comune.
- Ritiro domicilio pannolini: servizio ad iscrizione presso il Comune.
Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
Calendario della settimana
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venerdì 22/11/2024
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sabato 23/11/2024
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lunedì 25/11/2024
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mercoledì 27/11/2024
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ABC dei rifiuti di Padenghe
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 15:00 - 18:00 | |
Martedì | 9:00 - 12:00 | |
Mercoledì | ||
Giovedì | 9:00 - 12:00 | |
Venerdì | 15:00 - 18:00 | |
Sabato | 9:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 |
Domenica | 18:00 - 21:00 |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 14:00 - 17:00 | |
Martedì | 9:00 - 12:00 | |
Mercoledì | ||
Giovedì | 9:00 - 12:00 | |
Venerdì | 14:00 - 17:00 | |
Sabato | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ZONA FUORI ORARIO 24ORE
A Padenghe è disponibile una piccola area recintata per il conferimento 24ore dei rifiuti domestici (secco, umido, carta, plastica, vetro-lattine) pensata specificatamente per utenze che occasionalmente si trovano in difficoltà con le tempistiche della raccolta porta a porta.
Si trova in prossimità del Centro di Raccolta di via dell'Artigianato.
Possono accedere gli utenti domestici del Comune di Padenghe in possesso della Tessera Centro di Raccolta o Tessera Sanitaria dell'intestatario Tassa Rifiuti.
Scarica le informazioni dettagliate qui
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Padenghe sul Garda) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Padenghe sul Garda, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Padenghe sul Garda
Sede: Via Italo Barbieri, 3 25080 Padenghe sul Garda (BS) - Ufficio Tributi Codice Fiscale: 00855780177; Partita IVA: 00583110986
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano ammezzato. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
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Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera Consiglio Comunale n.16 del 27/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.23 del 28/07/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n.12 del 26/04/2024. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli Atti (cliccare sul documento per accedervi):
Schema di calcolo del PEF 2024-2025 e allegati alla Delibera
Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 26/04/2024 di determinazione delle Tariffe TARI 2024
Anno 2023
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Tariffe per le Utenze domestiche
Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si tiene conto della superficie degli immobili e del numero dei componenti del nucleo familiare dell’intestatario della tassa. La quota che si applica alla superficie degli immobili occupati dai componenti del nucleo familiare è chiamata “Quota Fissa”. La “Quota Variabile” invece, è calcolata in rapporto alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti dai componenti che occupano gli immobili.
Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla Quota Fissa per i metri quadrati dell’immobile e, a tale risultato, va sommato l’importo della Quota Variabile.
ESEMPIO:
Abitazione di 100 mq occupata da 3 componenti
Tariffa Quota Fissa per mq = € 0,689478
Tariffa Quota Variabile per 3 componenti = € 79,86
Calcolo: mq.100 x € 0,689478 = € 68,95 + € 79,86 = € 148,81*
*all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA pari al 5%
Tariffe per le Utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise in 22 categorie di attività economiche. Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una Quota Fissa e di una Quota Variabile.
Per il calcolo di quanto dovuto occorre sommare la Quota Fissa alla Quota Variabile e moltiplicare la somma ottenuta per i metri quadrati dell'immobile occupato.
ESEMPIO:
Ufficio con una superficie di 50 mq, categoria 8
tariffa Quota Fissa per mq: € 1,032977
tariffa Quota Variabile per mq: € 1,544018
somma tariffa (QF + QV) = € 2,576995
Calcolo: mq. 50 x € 2,576995 = € 128,85*
*all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA pari al 5%
TEFA: Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente (ex art.19 D. Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019), che viene aggiunto all'importo della TARI e riversato alla provincia di Brescia. Per l’anno 2023 è pari al 5%.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.
Per l'anno 2024 sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
• 1ª rata entro il 17 giugno
• 2ª rata entro il 16 dicembre
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 17/06/2024.
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.32, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
ART. 32 RATEAZIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente ART. 30 comma 3 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
2. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 1, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (tramite F24) che consentono il pagamento rateale.
3. Nelle previsioni di cui al comma 1, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 1 possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.
5. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 1 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.
[…]
E' possibile richiedere di ricevere i documenti di riscossione e tutte le informazioni attinenti la TARI esclusivamente in forma elettronica attraverso questo modulo di richiesta
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione , utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“ ATTIVAZIONE UTENZA DOMESTICA RESIDENTI ”
“ ATTIVAZIONE UTENZA DOMESTICA NON RESIDENTI ”
“ ATTIVAZIONE UTENZA NON DOMESTICA ”
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la è dovuto sino alla data in cui viene tassa prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesta la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento TARI vigente prevede agli art.35 e 36, riportati a seguire:
ART. 35 SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97;
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
ART. 36 RISCOSSIONE COATTIVA
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 35, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti;
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Padenghe sul Garda o aprire una richiesta a questa pagina
Ogni riduzione agevolazione esenzione presuppone alla base una richiesta, non si applica quindi in automatico.
RIDUZIONI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
Per poter usufruire dei contributi TARI agli utenti in stato di disagio economico e sociale occorre rivolgersi:
all'UFFICIO TRIBUTI che riceve, PREVIO APPUNTAMENTO TEL. 0309995642 - email: tributi@comune.padenghe.brescia.it
E' disponibile il relativo modulo di richiesta
RIDUZIONI PER IL RICICLAGGIO
La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.
Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Includere il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o nelle operazioni di riempimento.
La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclaggio per il costo unitario Cu di cui al punto 4.4. Tutto. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo “ RICHIESTA RIDUZIONE RICICLAGGIO UTENZA NON DOMESTICA ”, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione nel modulo stesso. La riduzione opera di regola compensazione alla prima scadenza utile.
L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilita annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Padenghe sul Garda per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela compilando l'apposito modulo “ISTANZA AUTOTUTELA” ed inviarlo via mail a tributi@comune.padenghe.brescia.it o via PEC all'indirizzo comune.padenghesulgarda@legalmail.it o via posta a Comune di Padenghe sul Garda via Italo Barbieri, 3 – 25080 Padenghe sul Garda (BS). Allegare sempre la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Conguagli compensazioni e rimborsi
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.
Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO”.
Anno |
Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 4.828 | 2.532,570 | 3.250,950 | 77,90% |
2021 | 4.761 | 2.564,326 | 3.268,506 | 78,46% |
2020 | 4.696 | 2.461,692 | 3.112,672 | 79,09% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento TARI 2023 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.10 del 28/04/2023
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 28/07/2023