Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Valvestino si effettua con il sistema a cassonetti stradali.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro per le seguenti tipologie:
- carta (cassonetto bianco);
- vetro / lattine (cassonetto blu);
- indifferenziato residuo (cassonetto verde).
Il Centro di Raccolta riceve tutti i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente suddivisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (quarto lunedì del mese di gennaio-marzo-maggio-luglio-settembre-novembre): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.4 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
Per maggiori informazioni consultare istruzioni ed orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
ABC dei rifiuti di Valvestino
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 8:00 - 9:00 | |
Martedì | ||
Mercoledì | ||
Giovedì | ||
Venerdì | 8:00 - 9:00 | |
Sabato | ||
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 04/07/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI VALVESTINO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.4 del 21/04/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale in data 24/04/2024. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 24/04/2024 di esame ed approvazione del PEF 2024-2025
Schema di calcolo del PEF e allegati alla Delibera
Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 24/04/2024 di esame ed approvazione delle Tariffe TARI 2024
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:
- presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento;
- on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking.
Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date indicate.
In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento, l’utente può contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Valvestino.
La TARI viene riscossa in due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
• 1ª rata entro il 16 settembre
• 2ª rata entro il 16 novembre
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 settembre.
Il Regolamento TARI vigente all'art.32 tratta della richiesta per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
Art. 32. Versamenti
[…]
7. Il contribuente che si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere con istanza scritta, indicandone le ragioni ed entro la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti delle somme dovute degli avvisi di pagamento, di avvisi di accertamento e relativi accessori.
8. L’istanza scritta di richiesta della rateizzazione deve essere trasmessa all’ufficio Tributi del Comune.
9. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile della TARI.
10. Il numero massimo di rate concedibili è pari a:
a) 2 rate mensili per importi fino a € 200,00;
b) 4 rate mensili per imp orti da € 201,00 fino ad € 500,00;
c) 6 rate mensili per importi oltre € 500,00.
11. Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad 20.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
12. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 6 rate mensili.
13. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Chi volesse ricevere via e-mail ogni anno la Bolletta TARI, può chiedere l'attivazione del servizio, inviando un messaggio all'indirizzo info@comune.valvestino.bs.it riportando le seguenti informazioni:
Oggetto: RICHIESTA ATTIVAZIONE BOLLETTE E-MAIL
Utente: cognome e nome oppure denominazione dell'intestatario della tassa rifiuti
Codice Fiscale: codice fiscale dell'intestatario
E-MAIL: indicare l'indirizzo e-mail cui andranno inviate le comunicazioni
In caso di mancata specificazione dell'indirizzo e-mail, verrà registrato quello dal quale proviene la richiesta di attivazione del servizio.
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“DICHIARAZIONE UTENZA DOMESTICA”
“DICHIARAZIONE UTENZA NON DOMESTICA”
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.37 e seguenti:
Art.37 Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
Art.38 Sanzioni
Art.39 Interessi
Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Valvestino.
Ai sensi del Regolamento TARI attualmente in vigore sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni e modalità di fruizione nei seguenti articoli:
Art. 27. Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza
1. All’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.
Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica.
2. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 29. Riduzioni per recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani (Utenze NON Domestiche)
Art. 30. Altre agevolazioni
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile prevedere agevolazioni:
a) a favore di particolari categorie di utenze non domestiche nel caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l’obbligatorietà della chiusura delle attività, in proporzione ai giorni di chiusura;
b) a favore delle utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale;
2. La deliberazione disciplina i presupposti e l’ammontare delle agevolazioni, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Art. 31. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Valvestino per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO” ed inviarlo via mail a info@comune.valvestino.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.valvestino.bs.it o via posta alla sede del Comune. Allegare sempre la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
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2022 | 167 | 55,225 | 110,685 | 49,89% |
2021 | 173 | 56,672 | 129,192 | 43,87% |
2020 | 169 | 51,996 | 115,096 | 45,18% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.
Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 28/06/2021 di esame e approvazione del Regolamento TARI