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Raccolta differenziata

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Toscolano Maderno si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie. 

La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo. 

Il Centro di Raccolta comunale riceve tutti i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente divisi.  

Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa 

Altri servizi a richiesta:

  • Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (secondo e quarto martedì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.10 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
  • Ritiro domicilio vegetale: servizio da marzo a ottobre ad iscrizione presso il Comune.
  • Ritiro domicilio pannolini: servizio ad iscrizione presso il Comune.

Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.

Calendario della settimana

Calendario della raccolta differenziata
  • lunedì 23/12/2024
    • S
    • U
  • martedì 24/12/2024
    • C
  • venerdì 27/12/2024
    • U
    • VL
  • sabato 28/12/2024
    • P
Legenda raccolta rifiuti
Spazzamenti e Lavaggi strade e aree pubbliche

Nel file qui sotto potete trovare le indicazioni dei percorsi e delle frequenze degli spazzamenti nelle vie comunali.

Toscolano - 03112020

ABC dei rifiuti di Toscolano

Legenda ABC dei rifiuti
* I rifiuti indicati con l'asterisco sono pericolosi; si ritirano solo dalle utenze domestiche

Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso

Toscolano - via G. Marconi (Aprile - Settembre)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   14:30 - 18:30
Martedì    14:30 - 18:30
Mercoledì    14:30 - 18:30
Giovedì   14:30 - 18:30
Venerdì    14:30 - 18:30
Sabato 10:00 - 12:30 14:30 - 18:30
Domenica 10:00 - 12:30 14:30 - 18:30

APERTURE FESTIVE (consueto orario):

6 gennaio APERTO 
Lunedì di Pasquetta APERTO 
25 aprile APERTO 
1 maggio APERTO 
2 giugno APERTO 
15 agosto APERTO 
26 dicembre APERTO 
Toscolano - via G. Marconi (Ottobre - Marzo)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì  

13:30 - 17:30

Martedì   13:30 - 17:30
Mercoledì   13:30 - 17:30
Giovedì   13:30 - 17:30
Venerdì    13:30 - 17:30
Sabato 10:00 - 12:30 13:30 - 17:30
Domenica   13:30 - 17:30

 

RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Toscolano Maderno) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).

Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Toscolano Maderno, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.

Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.  

Gestore della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza

Comune di Toscolano Maderno

Sede: Via Trento 5, 25088 Toscolano Maderno (BS) - Ufficio TARI - secondo piano

Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.

Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la sede del Comune al secondo piano. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all’Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.

É vivamente consigliato prenotare un appuntamento al fine di evitare code e prolungate attese allo sportello.

 

Orari
Lunedì - è vivamente consigliato prenotare un appuntamento
09.00 - 12.00
14.30 - 15.30

Martedì - è vivamente consigliato prenotare un appuntamento
09.00 - 12.00
Chiuso

Mercoledì - è vivamente consigliato prenotare un appuntamento
09.00 - 12.00
Chiuso

Giovedì - è vivamente consigliato prenotare un appuntamento
09.00 - 12.00
14.30 - 15.30

Venerdì - è vivamente consigliato prenotare un appuntamento
09.00 - 12.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Spazzamento

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00- 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

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Avvisi Comune

INFORMAZIONI GENERALI

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Si intendono per:

  • locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
  • aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  • utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  • utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

  • le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

INQUADRAMENTO SCHEMA REGOLATORIO QUALITÀ DELIBERA 15/2022/R/rif ARERA

Delibera Consiglio Comunale n.13 del 28/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART.3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. 

Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
ATTI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO IN CORSO

Il PEF per l'anno 2024 è stato approvato dal Comune di Toscolano Maderno con Delibera n.15 del 25/06/2024.

Le Tariffe per l'anno 2024 sono state approvate dal Consiglio Comunale con Delibera n.16 del 25/06/2024.

Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.

Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).

Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 25/06/2024 di approvazione del PEF 2024-2025

Schema di calcolo del PEF 2024-2025 e allegati alla Delibera

Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 25/06/2024 di approvazione delle Tariffe TARI 2024

Tariffe TARI 2024

 

Anno 2023

Delibera e PEF per l'anno 2023

Delibera e Tariffe TARI per l'anno 2023

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA

A partire dal 2020, il Calcolo della Tariffa TARI si basa su due norme: per quanto riguarda la misura del Costo del Servizio e il Piano Economico Finanziario, il calcolo avviene con il Metodo Tariffario Rifiuti - Allegato A alla delibera 443/2019/R/ rif di ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente) aggiornato con Delibera 363/2021/R/rif nel Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo Periodo Regolatorio; per l'articolazione del costo del servizio nei confronti dell'Utenza Domestica e non domestica, il calcolo con le regole di cui al DPR 158/1999 e relativi Allegati. Entrambi le norme coesistono in quanto hanno, come detto, due diversi scopi: misurare rispettivamente il costo del servizio e suddividerlo tra gli utenti.

Cliccando qui puoi accedere alla Delibera 443/2019/R/rif e qui alla delibera 363/2021/R/rif

Si evidenziano di seguito alcuni esempi di calcolo relativi ad alcune casistiche:

UTENZE DOMESTICHE

3 OCCUPANTI - Per un'utenza domestica di  90mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 171,810807, calcolato applicando: 

Tariffa fissa:  € 0,70506

Tariffa variabile:  € 100,17394

Quota fissa:  € 0,70506 * 90 * (365/365) = € 63,4554

Quota variabile: € 100,17394 * (365/365) = € 100,17394

Totale imposta: € 63,4554 + € 100,17394 = € 163,62934

Totale: € 163,62934 + 5,00% = € 171,810807

1 OCCUPANTE - Per un'utenza domestica di 90mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a €, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 0,53719

Tariffa variabile: € 30,05218

Quota fissa: € 0,53719 * 90 * (365/365) = € 48,3471

Quota variabile: € 30,05218 * (365/365) = € 30,05218

Totale imposta: € 48,3471 + € 30,05218 = € 78,39928

Totale: € 78,39928 + 5,00% = € 82,319244

UTENZE NON DOMESTICHE

N 24- BAR- CAFFE’-PASTICCERIA - Per un'utenza non domestica di 180mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 2.377,64457, calcolato applicando:

Tariffa fissa: € 5,6782

Tariffa variabile: € 6,90193

Quota fissa: € 5,6782 * 180 * (365/365) = € 1.022,076

Quota variabile: € 6,90193 * 180 * (365/365) = € 1.242,3474

Totale imposta: € 1.022,076 + € 1242,3474 = € 2.264,4234

Totale: € 2.264,4234+ 5,00% = € 2.377,64457

 

N 17- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE- BARBIERE ESTETISTA - Per un'utenza  non domestica  di 80mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a €, calcolato applicando:

Tariffa fissa:  € 2,12216

Tariffa variabile:  € 2,57865

Quota fissa:  € 2,12216 * 80 * (365/365) = € 169,7728

Quota variabile:  € 2,57865 * 80 * (365/365) = € 206,292

Totale imposta:  € 169,7728 + € 206,292 = € 376,0648

Totale:  € 376,0648 + 5,00% = € 394,86804

LE COMPONENTI PEREQUATIVE ADDEBITATE NEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.

I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.

Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:

UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;

UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.

Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.

Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.

Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO e SCADENZE

E' possibile, entrando nel portare Tributi tramite SPID dell'intestatario TARI, visualizzare la propria posizione TARI, scaricare le bollette, il controllo del modello F24 e la cronologia dei pagamenti.

Il link del portale è il seguente: 

https://service.sipalinformatica.it/tributi/login.xhtml?istat=17187

SCADENZA PAGAMENTI

Si invita a prendere visione dell'Avviso Scadenza TARI 2024

Per l'anno 2024 sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:

  • 1ª rata - scadenza: 15 settembre
  • 2ª rata - scadenza: 15 dicembre
MODALITÀ E TERMINI PER L' ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.38, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.

Art. 38. Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. L’ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 34:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
3. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO

I contribuenti che intendono richiedere la ricezione di documenti di riscossione relativi alla Tariffa Rifiuti (TARI) tramite posta elettronica (PEC o e-mail), possono comunicarlo compilando questo modulo.

Tale modulo può essere inoltrato via posta elettronica all'indirizzo tari@comune.toscolanomaderno.bs.it oppure consegnandolo all'Ufficio TARI dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 (SU APPUNTAMENTO tel.0365/546084-36).

DICHIARAZIONI DELL'UTENTE (ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO)

La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:

Dichiarazione TARI Utenze Domestiche

Dichiarazione TARI Pertinenze

Dichiarazione TARI Bed & Breakfast

Dichiarazione TARI Case Vacanze o Locazioni Turistiche

Dichiarazione TARI Utenze NON Domestiche

La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione  deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.

Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.

Dichiarazione Componenti Nucleo Familiare

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica. 

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la è dovuto sino alla data in cui viene tassa prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesta la cessazione delle utenze ai servizi di rete.

Dichiarazione di Cessazione

I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
  • i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.

Per dichiarare ai fini TARI l'esonero dell'abitazione principale per ricovero presso una struttura di lungodegenza utilizzare il seguente modulo (art.21 comma 9 del Regolamento TARI):

Dichiarazione per esonero prima casa - ricovero RSA 

Per avvalersi dell'esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti (art.11 del Regolamento TARI) utilizzare il seguente modulo:

Dichiarazione per esenzione TARI

INFORMAZIONI E PROCEDURE PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.

In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

A riguardo si fa riferimento all'art.48 e seguenti del Regolamento TARI vigente

Art. 48. Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 47.

Art. 49. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa/tardiva presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 46, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 50. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Toscolano Maderno o aprire una richiesta a questa pagina

ACCESSO A RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENTI IN DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E ALTRE RIDUZIONI

Per poter usufruire dei contributi TARI agli utenti in stato di disagio economico e sociale occorre rivolgersi:

- all'UFFICIO SERVIZI SOCIALI  che riceve  presso la Sede Comunale, PREVIO APPUNTAMENTO –
- TEL. 0365 546070-71 nei seguenti orari DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 9.00 ALLE 12:30
- email: servizisociali@comune.toscolanomaderno.bs.it

PER QUANTO RIGUARDA IL BONUS SOCIALE PREVISTO DAL DECRETO “FISCALE” D.L. 124 del 26/10/2019, conv. L. 157 del 19/12/2019, articolo 57 bis ATTENDIAMO DISPOSIZIONI DA PARTE DI ARERA. 

 

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI – ART. 27-28-29-30-31-32-33 del Regolamento TARI vigente

Art. 27. Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza non domestica

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:

1. Alle utenze non domestiche situate all’interno dei centri storici, al fine di stimolare il ripopolamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, si applica una riduzione pari al 15% della tariffa totale. La Giunta Comunale con delibera individua le zone di cui al precedente periodo e stabilisce anno per anno l’attivazione dell’agevolazione.

2. A partire dal 2014 le nuove attività commerciali, artigianali e di servizi, non a carattere temporaneo, fermi restando gli obblighi dichiarativi, sono esonerate dal pagamento della tassa, per un periodo di due anni decorrente dall’inizio dell’attività. Per nuove attività si intendono quelle che non possono beneficiare di avviamento, sia per cambio di tipologia che per riapertura dopo un periodo di almeno tre mesi per cessata attività precedente; per usufruire dell’esenzione, i nuovi soggetti non devono avere vincoli di parentela e/o affinità fino al secondo grado con i precedenti gestori.

3. Tutela e promozione dei negozi storici e tradizionali del Comune di Toscolano Maderno, localizzati nelle frazioni collinari. (in vigore dal 01.01.2015) Agli esercizi commerciali di vicinato, esercenti l’attività di rivendita di generi alimentari e di piccola distribuzione nonché ai bar anche se gestiti da associazioni localizzati nelle frazioni collinari di Gaino, Maclino e Cecina, in considerazione del ruolo da questi svolto a vantaggio della popolazione, in gran parte anziana, si applica l’esenzione del tributo.

I soggetti beneficiari dovranno presentare annualmente, entro il 1° bimestre solare dell’anno di competenza, la domanda di ammissione all’agevolazione ed essere in regola con gli adempimenti previsti per legge e con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di applicazione del CCNL e del contratto di categoria, nonché con gli obblighi contributivi.

Non potranno beneficiare dell’agevolazione, i soggetti che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare.

Modulo Riduzione TARI attività frazioni

4. Sono esonerati dalla tariffa rifiuti, gli immobili, oltre che utilizzati, posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale dagli enti no profit – onlus organizzazioni non lucrative, in considerazione delle loro finalità di solidarietà nel campo dell’istruzione, dell’assistenza sanitaria, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili. Per ottenere l’esenzione è necessario presentare richiesta formale allegando Statuto.

Modulo Esenzione TARI Onlus

5 Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo saranno finanziate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, come previsto dal comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.  

6. Per le utenze non domestiche che hanno subito l’arresto dell’attività a causa di stati di calamità naturali (frane, alluvioni etc.) che abbiano comportato l’interruzione della viabilità per divieto di transito, con l’emissione di un’ordinanza da parte dell’autorità competente, viene stabilita una riduzione del 70% ; (in vigore dal 01.01.2020).

7 Agli immobili nei quali viene esercitata una attività di tipo economico da parte di associazioni ricreative/culturali/circoli, con ingresso riservato ai soli soci (quali ad esempio gestioni di bar e/o ristoranti) considerate le specifiche limitazioni di esercizio, sono inserite nella categoria 22 e 24 a cui si applica una riduzione del 30% sul totale della tariffa.

8 Le superfici adibite a Rimessaggio di Imbarcazioni sono inserite nella categoria 03 e ad esse si applica una riduzione del 30% sul totale della tariffa in considerazione della limitata produzione di rifiuti (Allegato A), (in vigore dal 01.01.2020).

9 La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, comprovata da licenza stagionale.

Art. 28. Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza domestica 

1. Agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate è applicato il bonus previsto dall’articolo 57-bis, D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, in conformità alle prescrizioni e con le decorrenze stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, con la deliberazione di approvazione delle tariffe o con apposito provvedimento La relativa copertura è disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, indicate nel proprio bilancio (in vigore dal 01/01/2020).                                         

2. All’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile. 

Modulo Dichiarazione A.I.R.E. pensionati

Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta nella misura 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 20%; la riduzione di cui al presente comma si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 300 mq e non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano a seguito della apposita dichiarazione da parte dell’utente.

Modulo Dichiarazione per zona non fornita Porta a Porta

Art. 30. Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i., è fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del servizio pubblico di avviare al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati i rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.

3. Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art.1, c.9 del D.Lgs 116/2020. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. La percentuale di riduzione della quota variabile è Pr = Qr/Qt, dove:
• Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
• Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr con:
Kd - coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
Sr - superficie di riferimento.
La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. A decorrere dal 2023, con effetto sull’applicazione della TARI riferita all’anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell’art. 3 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022. Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della riduzione della parte variabile della TARI, al gestore della tassa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente.

6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore della TARI comunica l’esito della verifica all’utente.

8. L’omessa presentazione della richiesta e della documentazione evidenziata al comma 16 entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

9. Il Comune può richiedere l’invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.   

Art. 31. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque, richiedere di ritornare alla gestione pubblica
anche prima della scadenza di predetto termine, con istanza da presentare entro il termine annuale previsto al successivo comma 3, con effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo
2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati:
a. l’ubicazione dell’utenza di riferimento;
b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
c. il nominativo del soggetto privato incaricato dell’avvio al recupero dei rifiuti urbani;
d. le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
e. l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e container.
Alla comunicazione devono essere allegati altresì:
i) idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale di almeno 1 anno con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti;
ii) attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti - in data successiva alla scadenza del termine annuale di presentazione della comunicazione - la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall’anno successivo.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ed al gestore della TARI per quanto di rispettiva competenza.

5. Nel caso la raccolta da parte del servizio pubblico sia effettuata a mezzo di contenitori dislocati presso l’attività che ha comunicato l’intenzione di uscire dal servizio, il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell’anno in cui è efficace la comunicazione di cui al comma 3, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, dal 1 gennaio dell’anno di efficacia, il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani per l’utenza interessata.

6. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

7. A decorrere dal 2023, con effetto sull’applicazione della TARI riferita all’anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell’art. 3 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022. Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell’esenzione dal pagamento della parte variabile della TARI, al gestore della stessa,
idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente.
La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a. i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b. il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c. i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f. i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 8, il gestore della TARI comunica l’esito della verifica all’utente.

9. Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 32. Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% alla quota variabile.

2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.

3. La riduzione è subordinata:
a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
c) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico;
d) all’accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato del comune.

4. Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Modulo Dichiarazione Compostaggio Domestico

Art. 33. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni

1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

4. Per quanto attiene la cumulabilità delle riduzioni e agevolazioni viene stabilito che in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia massima del 80% della tassa dovuta.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE

Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Toscolano Maderno per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere  provvedimento di autotutela compilando  l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO” ed inviarlo via mail a tari@comune.toscolanomaderno.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it Allegare sempre la fotocopia del documento di identità del firmatario.

Per aver erroneamente pagato la TARI al Comune di Toscolano Maderno e chiedere il rimborso o destinare il versamento erroneamente effettuato ad altri, utilizzare il seguente modulo:

Dichiarazione Attribuzione Versamento TARI ad altro utente

LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI
Anno Popolazione Rifiuti Differenziati (t) Rifiuti Totali (t) Percentuale RD (%)
2022 7.546 4.282,000 5.616,460 76,24%
2021 7.473 4.452,636 5.684,996 78,32% 
2020 7.634 4.102,144 5.173,604 79,29%

Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 

Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Nessun avviso disponibile

REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA

In questa sezione sono pubblicate le Delibere attinenti il ​​​​Regolamento TARI.

È accessibile anche la modulistica utile per le Attivazioni, Disattivazioni e altre Informazioni e documenti di interesse. La restante modulistica è presente all'interno delle sezioni dedicate soprariportate.

Regolamento TARI vigente e relativa Delibera di approvazione n. 13 del 28/03/2023

Regolamento del Servizio di Igiene Urbana e relativa Delibera di approvazione n.12 del 28/03/2023

 

GUIDA PER LA GESTIONE ALLA POSIZIONE TARI

 

Modulo per dichiarazione danno furto incendio contenitori raccolta rifiuti

Modulo per fornitura contenitore carta da 40 litri

Modulo per fornitura contenitore raccolta vegetale

Modulo per richiesta ritiro supplementare pannolini e ausili per invalidi e anziani

Modulo Reclami da utilizzare per ogni istanza di ricorso al Gestore della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza che attualmente è il Comune di Toscolano Maderno.

 

 

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