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Gardauno Spa

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Raccolta differenziata

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Pontevico si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie. 

La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo. 

Per il rifiuto secco residuo è obbligatorio utilizzare il sacco specifico distribuito dal Comune.

Il Centro di raccolta riceve i rifiuti urbani, anche ingombranti, correntemente divisi.  

Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa

Altri servizi a richiesta:

  • Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (quarto sabato del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.10 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.

Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.

Calendario della settimana

Calendario della raccolta differenziata
  • giovedì 26/12/2024
    • C
  • venerdì 27/12/2024
    • S
    • U
  • lunedì 30/12/2024
    • P
    • U
  • giovedì 02/01/2025
    • C
  • giovedì 26/12/2024
    • C
  • sabato 28/12/2024
    • S
    • U
  • martedì 31/12/2024
    • P
    • U
  • giovedì 02/01/2025
    • C
Trova la tua zona di servizio Legenda raccolta rifiuti
Spazzamenti e Lavaggi strade e aree pubbliche

Nel file qui sotto potete trovare le planimetrie che illustrano i percorsi e le frequenze degli spazzamenti nelle vie comunali.

Pontevico - 03112020

ABC dei rifiuti di Pontevico

Legenda ABC dei rifiuti
* I rifiuti indicati con l'asterisco sono pericolosi; si ritirano solo dalle utenze domestiche

Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso

Pontevico - strada del Porto (1 Aprile - 30 Settembre)

ingresso consentito fino a 10 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Martedì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Mercoledì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Giovedì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Venerdì 9:00 - 12:00 14:30 - 17:30
Sabato 9:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Domenica    

Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi

Pontevico - strada del Porto (1 Ottobre - 31 Marzo)

ingresso consentito fino a 10 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Martedì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Mercoledì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Giovedì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Venerdì 9:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Sabato 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Domenica

Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi

RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Pontevico) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).

Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Pontevico, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.

Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.   

Gestore della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza

Comune di Pontevico

Sede: Piazzetta del Comune 5, 25026 Pontevico (BS)

Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.

Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al primo piano. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso

Orari
Lunedì
08.30 - 13.00
14.00 - 15.00

Martedì
08.30 - 13.00
Chiuso

Mercoledì
Chiuso
14.00 - 15.00

Giovedì
08.30 - 13.00
Chiuso

Venerdì
08.30 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Spazzamento

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket

Avvisi Comune

INFORMAZIONI GENERALI

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a  qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Si intendono per:

  • locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente postae sul suolo;
  • aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  • utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  • utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

  • le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

L'acquisizione della residenza anagrafica  o la  presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

INQUADRAMENTO SCHEMA REGOLATORIO QUALITÀ DELIBERA 15/2022/R/rif ARERA

Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 29/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI PONTEVICO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.

Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif. 

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
ATTI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO IN CORSO

Le Tariffe per l'anno 2024 sono state approvate con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 19/04/2024.

Si ricorda che le tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022 - 2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/ 2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.

Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).

Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 19/04/2024 di esame e approvazione del PEF 2024-2025 e delle tariffe e delle scadenze della tassa sui rifiuti TARI 2024 e allegati

Tariffe TARI anno 2024

 

Anno 2023

Delibera e PEF per l'anno 2023

Tariffe TARI anno 2023

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA

A partire dal 2020, il Calcolo della Tariffa TARI si basa su due norme: per quanto riguarda la misura del Costo del Servizio e il Piano Economico Finanziario, il calcolo avviene con il Metodo Tariffario Rifiuti - Allegato A alla delibera 443/2019/R/ rif di ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente) aggiornato con Delibera 363/2021/R/rif nel Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo Periodo Regolatorio; per l'articolazione del costo del servizio nei confronti dell'Utenza Domestica e non domestica, il calcolo con le regole di cui al DPR 158/1999 e relativi Allegati. Entrambi le norme coesistono in quanto hanno, come detto, due diversi scopi: misurare rispettivamente il costo del servizio e suddividerlo tra gli utenti.

Cliccando qui puoi accedere alla Delibera 443/2019/R/rif e qui alla delibera 363/2021/R/rif

LE COMPONENTI PEREQUATIVE ADDEBITATE NEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.

I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.

Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:

UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;

UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.

Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.

Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.

Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE

SCADENZA PAGAMENTI

Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.

Sono previste tre rate di pagamento con le seguenti scadenze:

  • 1ª rata  - scadenza:  31 luglio 2024
  • 2ª rata  - scadenza:  16 novembre 2024
  • 3ª rata  - scadenza:  17 marzo 2025
MODALITÀ E TERMINI PER L'ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.35, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.

Art.35 Versamenti

[…]

9. È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
10. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 9, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, pagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale.
11. Nelle previsioni di cui al comma 9, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
12. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 9 possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a
partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.
13. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 9 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO

E' possibile ricevere la bolletta in formato elettronico aprendo una richiesta a questa pagina

DICHIARAZIONI DELL'UTENTE (ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO)

Per la dichiarazione utilizzare i seguenti moduli:

Dichiarazione Utenza Domestica - Modulo editabile

Dichiarazione Utenza Domestica - Modulo stampabile

Dichiarazione Utenza NON Domestica - Modulo editabile

Dichiarazione Utenza NON Domestica - Modulo stampabile

La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione.

La  dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.

Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica. 

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione  della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.

I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti.
INFORMAZIONI E PROCEDURE PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.

In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.40 e seguenti:

Art. 40. Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 39.

Art. 41. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 38, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 42. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Pontevico o aprire una richiesta a questa pagina

ACCESSO A RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENTI IN DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E ALTRE RIDUZIONI

Ai sensi del Regolamento TARI attualmente in vigore sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni e modalità di fruizione nei seguenti articoli: 

Art.29 Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella “prima” quota variabile, nei seguenti casi:
a) abitazioni tenute a disposizione (seconde case) a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione pari al 50% della quota fissa e 50% della “prima” quota variabile.
b) alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 183 giorni a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso: riduzione pari al 50% della quota fissa e 50% della “prima” quota variabile.
L’utilizzo non continuativo dell’abitazione deve essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d’ufficio.
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, purché tali circostanze risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30% nella parte fissa e nella “prima” parte variabile;
2. All’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella “prima” quota variabile.

Art.30 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art.31 Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani (utenze non domestiche)

Art.32 Riduzioni per il compostaggio
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% alla quota variabile.
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
c) all’accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato del comune.
4. La riduzione di cui al presente articolo trova applicazione anche nei confronti di tutti gli utenti che ai fini del compostaggio – previa compilazione di apposita dichiarazione – utilizzeranno uno dei metodi descritti nella “Guida al compostaggio domestico” e di seguito
meglio indicati:
a) con il cumulo (concimaia o buca);
b) con il composter di rete metallica;
c) con il composter di listelli di legno.
5. La riduzione di cui al presente articolo trova applicazione anche per gli utenti proprietari/possessori/detentori residenti in cascine o abitazioni dislocate su aree comunali non coperte dal servizio di raccolta della frazione organica.
6. Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Art.33 Altre agevolazioni
1. È prevista la riduzione del 50% della quota fissa per le aree ed i locali occupati dai seguenti soggetti che li utilizzano ai fini istituzionali: Stato, Regione, Provincia, Comune.

Art.34 Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni
1. Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
2. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE

Contattare l'Ufficio Tributi all'e-mail tributi@comune.pontevico.bs.it, per telefono al numero verde clienti 800 033 955 oltreché col sistema di Segnalazione on line dedicato agli Utenti al seguente indirizzo: https://www.gardauno.it/it/ticket-comuni/ticket-comune-di-pontevico

Modulo di Reclamo e Rettifica degli Importi Addebitati - editabile

Modulo di Reclamo e Rettifica degli Importi Addebitati - stampabile

LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI
Anno Popolazione Rifiuti Differenziati (t) Rifiuti Totali (t) Percentuale RD (%)
2022 6.978 3.038,310 3.888,610 78,13%
2021 7.027 2.915,327 3.783,967 77,04%
2020 6.910 2.878,263 3.696,643 77,86%

Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 

Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

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