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Gardauno Spa

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Raccolta differenziata

La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Lonato del Garda si effettua con il sistema Porta a porta integrale. Il territorio è diviso in 3 zone con periodicità e frequenze diverse. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie. 

La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo. 

I Centri di raccolta comunali ricevono tutti i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente divisi.  

Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa 

Altri servizi a richiesta:

  • Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (secondo e quarto mercoledì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.10 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
  • Ritiro domicilio vegetale: servizio da metà marzo a metà novembre ad iscrizione presso il Comune.   

Sono servizi previsti specifici per alberghi, ristoranti e bar (per vetro e umido).

Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.

ABC dei rifiuti di Lonato

Legenda ABC dei rifiuti
* I rifiuti indicati con l'asterisco sono pericolosi; si ritirano solo dalle utenze domestiche

Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso

Orari CdR - via Rassica (1 Aprile - 30 Settembre)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 8:30 - 12:00 13:30 - 17:30
Martedì 8:30 - 12:00 13:30 - 17:30
Mercoledì 8:30 - 12:00 13:30 - 17:30
Giovedì 8:30 - 12:00  
Venerdì 8:30 - 12:00 13:30 - 17:30
Sabato 8:30 - 12:00 14:00 - 17:00
Domenica   15:00 - 19:00

Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi

Orari CdR Centenaro - via Tellaroli tutto l'anno

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   13:30 - 17:30
Martedì 8:30 - 12:30  
Mercoledì   13:30 - 17:30
Giovedì 8:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Venerdì   13:30 - 17:30
Sabato 8:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Domenica

Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi

Orari CdR- via Rassica (1 Ottobre - 31 Marzo)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì 8:30 - 12:00 13:30 - 17:30
Martedì 8:30 - 12:00 13:30 - 17:30
Mercoledì 8:30 - 12:00 13:30 - 17:30
Giovedì 8:30 - 12:00  
Venerdì 8:30 - 12:00 13:30 - 17:30
Sabato 8:30 - 12:00 14:00 - 17:00
Domenica

Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi

RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Lonato del Garda) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).

Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Lonato del Garda, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.

Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.   

Gestore della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza

Comune di Lonato del Garda 

Sede: Piazza Martiri della Libertà 12, 25017 Lonato del Garda (BS) - Ufficio Tributi

Codice Fiscale: 00832210173; Partita IVA: 00580570984

Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.

Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano primo. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.

Orari
Lunedì
09.00 - 12.30
Chiuso

Martedì
09.00 - 12.30
16.00 - 17.45

Mercoledì
Chiuso
Chiuso

Giovedì
09.00 - 12.30
16.00 - 17.45

Venerdì
09.00 - 12.30
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Spazzamento

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

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Avvisi Comune

INFORMAZIONI GENERALI

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a  qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Si intendono per:

  • locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
  • aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  • utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  • utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

  • le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

L'acquisizione della residenza anagrafica  o la  presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

INQUADRAMENTO SCHEMA REGOLATORIO QUALITÀ DELIBERA 15/2022/R/rif ARERA

Delibera Consiglio Comunale n.10 del 13/04/2022 : INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI LONATO DEL GARDA PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. 

Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif. 

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
ATTI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO IN CORSO

Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n.9 del 30/04/2024. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.

Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).

Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 30/04/2024 di approvazione revisione PEF 2024-2025 e delle Tariffe TARI 2024

 

Anno 2023

Delibera del Consiglio Comunale n.11 del 18/04/2023 di approvazione PEF 2022-2025 e delle Tariffe TARI 2023 

Schema di calcolo del PEF 2022-2025 e allegati alla Delibera

Tariffe TARI 2023

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA

A partire dal 2020, il Calcolo della Tariffa TARI si basa su due norme: per quanto riguarda la misura del Costo del Servizio e il Piano Economico Finanziario, il calcolo avviene con il Metodo Tariffario Rifiuti - Allegato A alla delibera 443/2019/R/rif di ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente) aggiornato con Delibera 363/2021/R/rif nel Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo Periodo Regolatorio; per l'articolazione del costo del servizio nei confronti dell'Utenza Domestica e non domestica, il calcolo con le regole di cui al DPR 158/1999 e relativi Allegati. Entrambi le norme coesistono in quanto hanno, come detto, due diversi scopi: misurare rispettivamente il costo del servizio e suddividerlo tra gli utenti.

Cliccando qui puoi accedere alla Delibera 443/2019/R/rif e qui alla delibera 363/2021/R/rif

LE COMPONENTI PEREQUATIVE ADDEBITATE NEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.

I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.

Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:

UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;

UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.

Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.

Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.

Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE

Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:

  • presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento;
  • on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking.

Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate.

In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento, l’utente può contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Lonato del Garda attraverso l'invio di una richiesta di assistenza

MODALITÀ E TERMINI PER L'ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.24, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.

Art.24 Rimborsi e Rateazione

[…]

8. È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al comma 3 dell’art. 22 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
9. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, pagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale.
10.Nelle previsioni di cui al comma 8, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 30,00 (euro trenta). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
11.Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 8 possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella
Delibera di approvazione della Tariffa.
12.Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 8 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.
13.Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO

E' possibile ricevere la bolletta in formato elettronico aprendo una richiesta a questa pagina

DICHIARAZIONI DELL'UTENTE (ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO)

La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione.

La  dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.

Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica. 

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione  della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.

I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti.
INFORMAZIONI E PROCEDURE PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.

In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Il Regolamento TARI prevede agli art.25 e 26 l'attività di controllo, accertamento, sanzioni e la riscossione coattiva.

Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Lonato del Garda o aprire una richiesta a questa pagina

ACCESSO A RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENTI IN DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E ALTRE RIDUZIONI

Ai sensi del Regolamento TARI attualmente in vigore sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni: 

art.14 Riduzioni della Tassa

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) aree e locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta: la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri e fino a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata; sopra i 1000 metri la tariffa è ridotta al 25%.
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo non superiore a 180 giorni all’anno: riduzione del 50% sulla sola quota variabile;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 50% sulla sola quota variabile.
d) abitazione tenuta a disposizione da un residente già titolare di altra utenza domestica nel comune di Lonato del Garda, anche in mancanza di specifica dichiarazione, è assoggettata al pagamento della sola parte fissa della tassa con numero di componenti pari a 1.
e) la tariffa si applica in misura ridotta proporzionalmente al periodo di utilizzo effettivo ai locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
f) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta del 20% della tariffa;
g) attività di agriturismo con apertura al pubblico non superiore a 4 giorni settimanali: si applica una riduzione della tariffa di riferimento (ristorante, albergo senza ristorante, albergo con ristorante) del 50% sia per la parte fissa che per la parte variabile; per le attività con apertura superiore a 4 giorni settimanali si applica la riduzione della tariffa di riferimento nella misura del 25% sia per la parte fissa che per la parte variabile;
h) bed & breakfast ove nella medesima unità immobiliare sia riservata almeno una camera per il titolare e siano rispettate le condizioni poste dalla normativa regionale di riferimento, inclusa l’interruzione dell’attività per un periodo di almeno 90 giorni, si applica la tariffa per le utenze alberghiere senza ristorante, ridotta del 50% sia nella parte fissa che nella parte variabile;
i) case vacanza, appartamenti per vacanza e affittacamere, dati in locazione a turisti senza alcuna prestazione di tipo alberghiero per una permanenza minima di tre giorni e massima di 90 giorni, senza modifica della destinazione d’uso e con un periodo di inattività minimo di 100 giorni, si applica la tariffa delle utenze domestiche con individuazione del numero dei componenti secondo la tabella degli occupanti presuntivi di cui all’art. 8. Alle medesime utenze, si applica la riduzione del 30%, sia alla parte fissa che alla parte variabile per tener conto del periodo di inattività obbligatoria. Le unità abitative adibite a residenza del titolare dell’utenza domestica, nelle quali si svolga promiscuamente e/o alternativamente anche un’attività di cui al periodo precedente, sono assoggettate alla tariffa dell’utenza domestica con un numero di componenti determinato sulla base della tabella degli occupanti presuntivi di cui all’art. 8.
j) attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un’alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi: si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di riferimento;
k) scuole pubbliche, ONLUS, uffici giudiziari ed uffici della pubblica amministrazione: riduzione del 50% della quota fissa e variabile.
l) A decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;
m) Le utenze non domestiche che svolgono attività industriale, di cui alla categoria 20 del D.P.R. n. 158/1999, sono escluse dal pagamento della TARI per la sola quota variabile, in relazione alle sole superfici dove si producono rifiuti speciali.
Restano assoggettate alla TARI le superfici dei locali ove si producono rifiuti diversi da quelli speciali come i locali delle mense, degli spogliatoi, degli uffici, ecc. Per tali locali, la categoria TARI da attribuire è quella correlata alla tipologia di rifiuto conferito.
2. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. 

art.14-bis Riduzioni della Tassa a favore delle nuove attività

art.16 Riduzione della Tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico

art.17 Riduzioni per i produttori di rifiuti speciali avviati al recupero e fuoriuscita dal servizio pubblico (utenze non domestiche)

art.17-bis Comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche e comunicazione delle attività agricole

art.18 Riduzione per compostaggio

art.19 Riduzione per cessioni beni alimentari (utenze non domestiche)

art.20 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

art.21 Interventi a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE

Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Lonato del Garda per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela ed inviarlo via mail a ufficiotributi@comune.lonato.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.lonato.bs.it telefono 800 033 955 oltreché col sistema di segnalazione on-line dedicato agli utenti al seguente indirizzo: https://www.gardauno.it/it/ticket-comuni/ticket-comune-di-lonato

La richiesta deve essere sempre accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del firmatario. 

LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI
Anno Popolazione Rifiuti Differenziati (t) Rifiuti Totali (t) Percentuale RD (%)
2022 16.911 7.442,880 9.739,880 76,42%
2021 16.886 7.769,962 10.008,882 77,63%
2020 16.617 8.173,847 10.250,507 79,74%

Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 

Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

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REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA

In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.

È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.

Regolamento TARI vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.8 del 30/04/2024

Regolamento di Polizia Urbana contenente al Capo III dall'art.20 le disposizioni in materia di igiene urbana.

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