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Raccolta differenziata

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Tremosine sul Garda si effettua con il sistema a cassonetti stradali. 

La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro per le seguenti tipologie:

  • carta (cassonetto bianco);
  • vetro / lattine (cassonetto blu);
  • imballaggi in plastica (cassonetto con coperchio giallo) clicca qui per maggiori informazioni
  • indifferenziato residuo (cassonetto verde).

Il Centro di Raccolta riceve tutti i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente suddivisi. 

Raccolta rifiuti organici : dal 1/6/2022 raccolta porta a porta per grandi produttori (alberghi, ristoranti, bar, negozi alimentari ...) con contenitore marrone e raccolta presso il Centro di Raccolta.

Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa

Altri servizi a richiesta:

  • Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (terzo lunedì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.8 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.

Per maggiori informazioni consultare gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.

ABC dei rifiuti di Tremosine

Legenda ABC dei rifiuti
* I rifiuti indicati con l'asterisco sono pericolosi; si ritirano solo dalle utenze domestiche

Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso

Tremosine - loc. Voiandes via Zanini (Giu - Set)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   14:00 - 16:00
Martedì   14:00 - 16:00
Mercoledì    
Giovedì   17:00 - 19:00
Venerdì   14:00 - 16:00
Sabato   14:00 - 16:00
Domenica  

Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi

Tremosine - loc. Voiandes Via Zanini (Ott - Mag)

ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura

GIORNO MATTINA POMERIGGIO
Lunedì   14:00 - 16:00
Martedì   14:00 - 16:00
Mercoledì    
Giovedì   14:00 - 16:00
Venerdì   14:00 - 16:00
Sabato   14:00 - 16:00
Domenica  

Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi

RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO

In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Tremosine sul Garda) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).

Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Tremosine sul Garda, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.

Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.   

Gestore della Tariffa e dei Rapporti con l'Utenza

Comune di Tremosine sul Garda

Sede: Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 25010 TREMOSINE SUL GARDA - Ufficio Tributi

Codice Fiscale: 00860940170; Partita IVA: 00583580980

Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.

Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano primo. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso

 

 

Orari
Lunedì
09.00 - 12.00
Chiuso

Martedì
Chiuso
15.00 - 18.00

Mercoledì
09.00 - 12.00
Chiuso

Giovedì
09.00 - 12.00
Chiuso

Venerdì
09.00 - 12.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Spazzamento

Comune di Tremosine sul Garda

Sede: Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 25010 TREMOSINE SUL GARDA - Ufficio Tributi

Codice Fiscale: 00860940170; Partita IVA: 00583580980

Svolge il Servizio di Spazzamento delle Strade.

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Il servizio spazzamento strade viene effettuato nel periodo da pasqua a ottobre 1/2 volte al mese e nel periodo invernale 2/3. La pulizia dei contri storici avviene 2 volte a settimana nel periodo da pasqua a ottobre e nel periodo invernale una volta a settimana.

Orari
Lunedì
09.00 - 12.00
Chiuso

Martedì
Chiuso
15.00 - 18.00

Mercoledì
09.00 - 12.00
Chiuso

Giovedì
09.00 - 12.00
Chiuso

Venerdì
09.00 - 12.00
Chiuso

Apri un ticket
Gestore del Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti

Garda Uno S.p.A.

Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)

Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati

Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema. 

Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato. 

Orari
Lunedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Martedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Mercoledì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Giovedì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Venerdì - Contact Center
08.00 - 20.00
Orario continuato

Sabato - Contact Center
08.00 - 13.00
Chiuso

Apri un ticket

Avvisi Comune

INFORMAZIONI GENERALI

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a  qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Si intendono per:

  • locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente postae sul suolo;
  • aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  • utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  • utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

  • le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  • le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

L'acquisizione della residenza anagrafica  o la  presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo

INQUADRAMENTO SCHEMA REGOLATORIO QUALITÀ DELIBERA 15/2022/R/rif ARERA

Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE. 

Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
ATTI DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNO IN CORSO

Il PEF per l'anno 2024 è stato approvato dal Comune di Tremosine sul Garda con Delibera n.9 del 18/04/2024.

Le Tariffe per l'anno 2024 sono state approvate dal Consiglio Comunale con Delibera n.10 del 18/04/2024.

Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.

Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 18/04/2024 di approvazione del PEF 2024-2025

Delibera del Consiglio Comunale n.10 del 18/04/2024 di approvazione delle Tariffe TARI 2024

Determinazione Tariffe TARI 2024

REGOLE DI CALCOLO DELLA TARIFFA

A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Tariffe per le Utenze domestiche

Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si tiene conto della superficie degli immobili e del numero dei componenti del nucleo familiare dell’intestatario della tassa. La quota che si applica alla superficie degli immobili occupati dai componenti del nucleo familiare è chiamata “Quota Fissa”. La “Quota Variabile” invece, è calcolata in rapporto alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti dai componenti che occupano gli immobili.

Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla Quota Fissa  per i metri quadrati dell’immobile e, a tale risultato, va sommato l’importo della Quota Variabile.

ESEMPIO (i valori sono meramente esemplificativi e non rispecchiano i valori attualmente addebitati all'Utenza):

Abitazione di 100 mq occupata da 3 componenti 

Tariffa Quota Fissa per mq = € 0,7668

Tariffa Quota Variabile per 3 componenti = € 61,42

Calcolo: mq.100 x € 0,7668 = € 76,68 + € 61,42 = € 138,10*

*all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA pari al 5%

 

Tariffe per le Utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise in 18 categorie di attività economiche così come identificate dal D.P.R. n. 158/1999. Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una Quota Fissa  e di una Quota Variabile.

Per il calcolo di quanto dovuto occorre sommare la Quota Fissa alla Quota Variabile e moltiplicare la somma ottenuta per i metri quadrati dell'immobile occupato.

ESEMPIO (i valori sono meramente esemplificativi e non rispecchiano i valori attualmente addebitati all'Utenza):

Ufficio con una superficie di 50 mq, categoria 11

tariffa Quota Fissa per mq: € 2,0148

tariffa Quota Variabile per mq: € 1,3144

somma tariffa (QF + QV) = € 3,3292

Calcolo: mq. 50 x € 3,3292 = € 166,46*

*all'importo della Tari viene aggiunto il TEFA pari al 5%

LE COMPONENTI PEREQUATIVE ADDEBITATE NEL DOCUMENTO DI RISCOSSIONE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.

I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.

Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:

UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;

UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.

Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.

Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.

Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCADENZE

Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:

  • presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento;
  • on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home Banking;
  • tramite pagoPA o altre modalità previste dalla Legge e vigenti nel tempo.

Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate.

SCADENZA PAGAMENTI

L’Ente è tenuto ad inviare almeno una volta all’anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti previsti dalla normativa di Regolazione in materia protempore vigenti, fatta salva la maggiore frequenza di invio, comunque non superiore al bimestre.

In presenza di una frequenza di riscossione annuale, l’Ente è tenuto a garantire all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale. È in ogni caso consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Qualora il numero delle rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto nel periodo precedente, il pagamento delle singole rate saranno fissate a intervalli regolari nel corso dell’anno in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

MODALITÀ E TERMINI PER L'ACCESSO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

Il Regolamento TARI vigente all'art.34 tratta della richiesta per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.

Art. 34. Versamenti

[…]

8. È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai senso del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
9. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, pagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale.
10. Nelle previsioni di cui al comma 8, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
11. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 8 possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.
12. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 8 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.

DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMATO ELETTRONICO

È possibile ricevere la bolletta in formato elettronico compilando l'apposito modulo “INVIO BOLLETTA MAIL” e inviandolo ai recapiti indicati o aprendo una richiesta a questa pagina

DICHIARAZIONI DELL'UTENTE (ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO)

La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:

DICHIARAZIONE UTENZA DOMESTICA

DICHIARAZIONE UTENZA NON DOMESTICA

La  dichiarazione  di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.

Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza  TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica. 

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla  cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione  della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.

"DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE"

I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:

  • le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
  • il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
  • il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
  • i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
INFORMAZIONI E PROCEDURE PER RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.

In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.39 e seguenti:

Art. 39 Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 4 del precedente articolo 38.

Art. 40 Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta
salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 36, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 41. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Tremosine sul Garda o aprire una richiesta a questa pagina

ACCESSO A RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENTI IN DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE E ALTRE RIDUZIONI

Ai sensi del Regolamento TARI attualmente in vigore sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni e modalità di fruizione nei seguenti articoli: 

art.28 Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza

1. All’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.

art.29 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio;

art.30 Riduzioni per recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani (utenze non domestiche);

art.31 Riduzioni per il compostaggio

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10 % tanto nella parte variabile quanto nella parte fissa.
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore e documentazione fotografica del contenitore posseduto;
b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
c) all’accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato del comune.
3. Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.

art.32 Altre agevolazioni

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile prevedere agevolazioni:
a) a favore di particolari categorie di utenze non domestiche nel caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l’obbligatorietà della chiusura delle attività, in proporzione ai giorni di chiusura;
b) a favore delle utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale;
c) a favore delle attività commerciali operanti in strade o piazze e da interessate da lavori pubblici che ne comportano la chiusura totale per un periodo superiore a 15 giorni, in proporzione alla durata della chiusura delle strade o delle piazze.
2. La deliberazione disciplina i presupposti e l’ammontare delle agevolazioni, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

art.33 Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI NELLA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI ERRORI E/O VARIAZIONI NEI DATI RELATIVI ALL'UTENTE

Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Tremosine per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere  provvedimento di autotutela, inviandolo via mail a tributi@comunetremosine.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.tremosine.bs.it o tramite posta a Comune di Tremosine, Via Papa Giovanni XXIII, 1 25010 Tremosine (BS), allegando obbligatoriamente la fotocopia del documento di identità del firmatario.

Modulo per segnalazioni, reclami, informazioni

Conguagli compensazioni e rimborsi

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.

Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06).  Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (art.36 del Regolamento TARI), compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO”.

LIVELLI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER GLI ULTIMI TRE ANNI DISPONIBILI
Anno Popolazione Rifiuti Differenziati (t) Rifiuti Totali (t) Percentuale RD (%)
2022 2.066 1.060,930 2.122,930 49,97%
2021 2.044 1.009,038 2.107,798 47,87%
2020 2.061 755,543 1.754,003 43,08%

Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06 

Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Nessun avviso disponibile

REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA

In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.

È accessibile anche la modulistica utile per le attivazioni, disattivazioni, documenti di interesse e altre informazioni.

Regolamento TARI vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.8 del 18/04/2024

Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 26/07/2023

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