Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Tignale si effettua con il sistema a cassonetti stradali.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro per le seguenti tipologie:
- carta (cassonetto bianco);
- vetro / lattine (cassonetto blu);
- imballaggi in plastica (cassonetto giallo);
- umido di cucina (cassonetto marrone);
- indifferenziato residuo (cassonetto verde).
Il Centro di Raccolta riceve i rifiuti urbani riciclabili, anche ingombranti, correttamente suddivisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (primo lunedì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.8 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
Per maggiori informazioni consultare gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
ABC dei rifiuti di Tignale
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Martedì | ||
Mercoledì |
aprile-maggio 14:00 - 16:00 giugno-settembre 17:00 - 19:00 |
|
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 14:00 - 16:00 | |
Martedì | ||
Mercoledì | 14:00 - 16:00 | |
Giovedì | ||
Venerdì | ||
Sabato | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 16:00 |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Tignale) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Tignale, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Tignale
Sede: P.zza Umberto I, 1 - 25080 Tignale (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00855040176; Partita IVA: 00582960985
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì- Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
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Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 29/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI TIGNALE PER IL PERIODO 2022-2025 (ART.3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.5 del 28/04/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n.13 del 23/04/2024. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Schema di calcolo del PEF 2024-2025 e allegati alla Delibera
Anno 2023
Schema di calcolo del PEF 2022-2025 e allegati alla Delibera
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Tariffe per le Utenze domestiche
Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si tiene conto della superficie degli immobili e del numero dei componenti del nucleo familiare (per i residenti si fa riferimento ai componenti del nucleo familiare e per i non residenti si applicano i criteri indicati nell’art.21 del Regolamento TARI vigente). La quota che si applica alla superficie degli immobili occupati dai componenti del nucleo familiare è chiamata “QUOTA FISSA”. La “QUOTA VARIABILE” invece, è calcolata in rapporto alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti dai componenti che occupano gli immobili.
Per calcolare il dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla Quota Fissa per i metri quadrati dell’immobile e, a tale risultato, va sommato l’importo della Quota Variabile.
ESEMPIO: abitazione di 100 mq. occupata da 6 componenti
Tariffa Quota Fissa per mq. = € 0,914
Tariffa Quota Variabile per 6 componenti = € 94,80
Calcolo: mq.100 x € 0,914 = € 91,40 + € 94,80 = € 186,20 + TEFA (tributo funzioni ambientali pari al 5% che viene versato alla Provincia)
Tariffe per le Utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise in 18 categorie di attività economiche così come identificate dal D.P.R. n.158/1999. Anche per le utenze non domestiche la tariffa sui rifiuti si compone di una Quota Fissa e di una Quota Variabile.
Per il calcolo di quanto dovuto occorre sommare la Quota Fissa alla Quota Variabile e moltiplicare la somma ottenuta per i metri quadrati dell'immobile occupato.
ESEMPIO: ristorante con superficie di 100 mq. (Categoria 2.16)
tariffa Quota Fissa per mq: € 5,294
tariffa Quota Variabile per mq: € 3,482
somma tariffa (QF + QV) = € 8,78
TARI = mq. 100 x € 8,776 = € 878,00 + TEFA 5%.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il pagamento dell’importo dovuto è effettuati in n.2 (due) rate aventi scadenza al:
16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.
Fino all’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento è facoltà dell’amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento (anche via email, se scelto dal Contribuente: si veda più sotto "Documenti di Riscossione ONLINE"), contenenti l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione.
La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00 (cinque), tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00 (cinque).
L’importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.41, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
Art. 41. Rateizzazione degli avvisi bonari
1. Gli avvisi di pagamento indicati nell’art. 33 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore all’importo definito dal Comune.
b) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
c) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;
d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
g) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
È possibile ricevere la bolletta in formato elettronico compilando l'apposito modulo “INVIO BOLLETTA MAIL”.
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della stessa e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Gli Utenti non residenti non devono comunicare il numero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare in quanto l'Art.11 del Regolamento prevede che si applichino i criteri previsti dal Regolamento di Igiene Ambientale della Regione Lombardia, di seguito riportato:
"Per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei soggetti residenti si assume, salvo prova contraria posta a carico dello utente, come numero degli occupanti quello previsto dal Regolamento Locale di Igiene Tipo (Deliberazione della Giunta Regionale del 25.07.1989, n.4/45266) che prevede al capitolo 4 “Requisiti degli alloggi” che la superficie minima netta di abitazione sia pari a mq.25 per la prima persona ed a mq. 10 per ogni persona successiva, ottenendo così la seguente tabella di trasformazione:
n.1 componente sino a 34 mq.
n.2 componenti da 35 a 44 mq.
n.3 componenti da 45 a 54 mq.
n.4 componenti da 55 a 64 mq.
n.5 componenti da 65 a 74 mq.
n.6 o più componenti per superficie uguale o maggiore di 75 mq."
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
A riguardo si fa riferimento all'art.37 e seguenti del Regolamento TARI vigente
Art. 37. Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 36.
Art. 38. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta
salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 39. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Tignale o aprire una richiesta a questa pagina
Ai sensi del Regolamento TARI attualmente in vigore sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni e modalità di fruizione nei seguenti articoli:
art.27 Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nei seguenti casi:
a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, purché tali circostanze risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 50%;
b) bar e tabaccherie che provvedano alla dismissione delle slot machine (o analoghi dispositivi destinati al gioco d’azzardo): per i primi due anni dal provvedimento, è applicata una riduzione della tariffa in misura del 30%.
art.28 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio;
art.29 Riduzioni per avvio autonomo al recupero dei rifiuti urbani (utenze non domestiche);
art.30 Riduzioni per il compostaggio e per cessioni di beni alimentari (utenze non domestiche)
Riduzione per compostaggio
1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% alla tariffa.
2. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
3. La riduzione è subordinata:
a) alla presentazione entro il 28 Febbraio di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta;
c) all’accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato del comune.
4. Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.
[...]
art.31 Altre agevolazioni
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile prevedere agevolazioni:
a) a favore di particolari categorie di utenze non domestiche nel caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l’obbligatorietà della chiusura delle attività, in proporzione ai giorni di chiusura;
b) a favore delle utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di effettiva difficoltà economico/sociale.
2. La deliberazione disciplina i presupposti e l’ammontare delle agevolazioni, le modalità di richiesta e di erogazione, la decorrenza e la durata.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
art.32 Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni.
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Tignale per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO” ed inviarlo via mail a tributi@comune.tignale.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.tignale.bs.it o via posta alla sede del Comune. Allegare sempre la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 1.154 | 913,730 | 1.510,390 | 60,50% |
2021 | 1.163 | 900,275 | 1.423,195 | 63,26% |
2020 | 1.192 | 717,500 | 1.147,480 | 62,53% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica utile per le attivazioni, disattivazioni, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento TARI vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.4 del 28/04/2023
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.3 del 28/04/2023