Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Salò si effettua con il sistema Porta a porta integrale. Il territorio è diviso in 3 zone con periodicità e frequenze diverse. L'eco calendario fornisce tutte le informazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per le seguenti tipologie:
- Nella zona A: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, secco residuo, organico (organico solo per grandi quali produttori alberghi, ristoranti e bar); nella zona A la separazione dell'umido per le utenze domestiche non è obbligatoria.
- Nelle zone B e C: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico e secco residuo.
Il Centro di Raccolta riceve i rifiuti urbani riciclabili, anche ingombranti, correttamente divisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (primo e terzo venerdì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.10 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
- Ritiro domicilio vegetale: servizio da marzo a novembre ad iscrizione presso il Comune.
- Ritiro domicilio pannolini: servizio ad iscrizione presso il Comune.
Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
Calendario della settimana
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sabato 02/11/2024
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lunedì 04/11/2024
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martedì 05/11/2024
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mercoledì 06/11/2024
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giovedì 07/11/2024
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venerdì 08/11/2024
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sabato 09/11/2024
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Nel file qui sotto potete trovare le planimetrie che illustrano i percorsi e le frequenze degli spazzamenti nelle vie comunali.
ABC dei rifiuti di Salò
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 14:00 - 19:00 | |
Martedì | 14:00 - 19:00 | |
Mercoledì | 14:00 - 19:00 | |
Giovedì | 14:00 - 19:00 | |
Venerdì | 14:00 - 19:00 | |
Sabato | 14:00 - 19:00 | |
Domenica | 15:30 - 19:30 |
APERTURE FESTIVE 2021 (orario consueto):
6 gennaio 2021 | APERTO |
5 aprile 2021 | APERTO |
25 aprile 2021 | APERTO |
15 agosto 2021 | APERTO |
26 dicembre 2021 | APERTO |
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 13:00 - 18:00 | |
Martedì | 13:00 - 18:00 | |
Mercoledì | 13:00 - 18:00 | |
Giovedì | 13:00 - 18:00 | |
Venerdì | 13:00 - 18:00 | |
Sabato | 13:00 - 18:00 | |
Domenica | 14:00 - 18:00 |
APERTURE FESTIVE 2021 (orario consueto):
6 gennaio 2021 | APERTO |
5 aprile 2021 | APERTO |
25 aprile 2021 | APERTO |
15 agosto 2021 | APERTO |
26 dicembre 2021 | APERTO |
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Salò) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Salò, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Salò
Sede: Lungolago Zanardelli 55 - 25087 Salò (BS)
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano terra. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all’Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20-25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non hanno una risposta celere in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si consiglia, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI SALO' PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 21/06/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n.20 del 29/04/2024. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli Atti (cliccare sul documento per accedervi).
Anno 2023
Schema di calcolo del PEF 2022-2025 e Relazioni Accompagnatorie
UTENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE
Per un'utenza domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 113,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,4934
Tariffa variabile: € 57,8926
Quota fissa: € 0,4934 * 100 * (365/365) = € 49,34
Quota variabile: € 57,8926 * (365/365) = € 57,89
Totale imposta: € 49,34 + € 57,89 = € 107,23
Totale: € 107,23 + 5 % = € 112,59
Totale arrotondato: € 113,00
UTENZA DOMESTICA 6 O PIU' COMPONENTI
Per un'utenza domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 291,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,8018
Tariffa variabile: € 196,8347
Quota fissa: € 0,8018 * 100 * (365/365) = € 80,18
Quota variabile: € 196,8347 * (365/365) = € 196,83
Totale imposta: € 80,18 + € 196,83 = € 277,01
Totale: € 277,01 + 5 % = € 290,87
Totale arrotondato: € 291,00
UTENZA NON DOMESTICA: BAR
Per un'utenza non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 1530,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 5,7768
Tariffa variabile: € 8,7989
Quota fissa: € 5,7768 * 100 * (365/365) = € 577,68
Quota variabile: € 8,7989 * 100 * (365/365) = € 879,89
Totale imposta: € 577,68 + € 879,89 = € 1.457,57
Totale: € 1.457,57 + 5 % = € 1.530,45
Totale arrotondato: € 1530,00
UTENZA NON DOMESTICA: NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ECC..
Per un'utenza non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 545,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,0589
Tariffa variabile: € 3,1328
Quota fissa: € 2,0589 * 100 * (365/365) = € 205,89
Quota variabile: € 3,1328 * 100 * (365/365) = € 313,28
Totale imposta: € 205,89 + € 313,28 = € 519,17
Totale: € 519,17 + 5 % = € 545,13
Totale arrotondato: € 545,00
Già dal 2014 è entrata in vigore la normativa inerente il nuovo tributo sui rifiuti (TARI) previsto dall'art. 1 commi da 641 a 668 della L.n.147/2013.
Si comunica che nella seduta del 27.04.2023 il Consiglio Comunale ha approvato con propria deliberazione n. 19 il nuovo Regolamento della TARI. Il pagamento, per l'annualità in corso sarà da effettuare previo invio di avvisi bonari in due rate scadenti il 16.06.2023 e 18.12.2023.
Per le utenze domestiche la tariffa è composta da una quota fissa legata alla superficie occupata e da una quota variabile determinata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come risultanti dagli archivi anagrafici comunali, dalle dichiarazioni presentate o in via presuntiva per i non residenti).
Per le utenze non domestiche la tariffa è composta da una quota fissa legata alla superficie occupata e da una quota variabile determinata in riferimento alla potenziale produzione di rifiuti della tipologia di attività svolta.
Si evidenzia che la quota aggiuntiva dovuta alla PROVINCIA DI BRESCIA quale tributo ambientale è pari al 5% e dal 2021 viene versata separatamente dalla TARI come si evince nell’allegato F24 che riporta codice tributo TEFA istituito appositamente dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene la TARI giornaliera si riporta stralcio di Regolamento:
[...]
Art. 26. TARI giornaliera
1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. Detta percentuale può essere fissata in misura inferiore dalla delibera che determina le tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.
5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni e agevolazioni previste al successivo articolo 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
7. Le utenze mercatali temporanee, che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, sono escluse dalla Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti e soggette al Canone patrimoniale di cui al comma 837 della legge 160/2019.
Art. 27. Applicazione del tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:
- Modello F24 semplificato (modalità gratuita)
- E' consentito il pagamento mediante bonifico bancario per i contribuenti stranieri residenti all'estero. Sulla causale indicare: nome e cognome dell'utente - tari - anno di riferimento
Per l'anno 2024 sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
- 1ª rata - scadenza: 17 giugno
- 2ª rata - scadenza: 16 dicembre
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.33, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
Art. 33 Versamenti
[...]
8. È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
9. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, pagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale.
10. Nelle previsioni di cui al comma 8, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
11. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 8 possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.
12. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 8 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione , utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
Dichiarazione Utenza Domestica - Modulo editabile
Dichiarazione Utenza Domestica - Modulo stampabile
Dichiarazione Utenza NON Domestica - Modulo editabile
Dichiarazione Utenza NON Domestica - Modulo stampabile
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la è dovuto sino alla data in cui viene tassa prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesta la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
In caso contrario viene emesso un avviso di accertamento esecutivo ai sensi di legge. In caso di mancato pagamento di tale avviso, che prevede le sanzioni di legge (omesso parziale versamento 30%), si procede all'invio alla concessionaria Area s.r.l. per la riscossione coatta. Gli interessi di mora applicati agli avvisi di accertamento esecutivi sono pari al tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di Accertamento Esecutivo possono presentare domanda di ricorso in autotutela al fine dell'annullamento del medesimo ai sensi di legge.
Questi gli articoli di riferimento del Regolamento TARI:
Art. 38. Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
Art. 39. Sanzioni
Art. 40. Interessi
Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Salò o aprire una richiesta a questa pagina
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste.
Le riduzioni ed agevolazioni previste nel Regolamento TARI sono le seguenti:
Art. 28. Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza
- La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nei seguenti casi:
- all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’ uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile.
Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica.
- La riduzione di cui al comma precedente si applica alla generalità delle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
- La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- Le riduzioni di cui al presente articolo operano d’ufficio, anche in mancanza di una specifica richiesta dell’interessato.
Art. 30. Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani
Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile per le utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, ricomprendendo nel processo recupero anche il riciclaggio.
Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell’art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:
a) dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) dimostrare l’avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti per codici EER.
L’attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di gennaio successivo all’anno di riferimento.
L’utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il comune comunica le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla richiesta, indicando anche la data di ripresa del servizio.
La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza in base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte.
La percentuale di riduzione della quota variabile è Pr = Qr/Qt, dove:
- Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
- Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr con:
- Kd - coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
- Sr - superficie di riferimento.
La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Il Comune può richiedere l’invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
Art. 31. Riduzioni per il compostaggio
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici per l’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% alla quota variabile.
Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all’abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati.
La riduzione è subordinata:
a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto;
b) all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio.
Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni.
Per la richiesta utilizzare il seguente modulo
Art. 32. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni
- Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
E' possibile trasformare avanzi di cucina e scarti di giardino in un buon terriccio. Basta procurarsi un contenitore (il composter) da collocare in giardino, oppure costruirlo, o usare il sistema classico del cumulo. In qualche mese si formerà il compost, un prodotto naturale gratuito che sostituisce i concimi chimici apportando sostanza organica al terreno. Si semplifica la raccolta dei rifiuti, perché il 25% circa del rifiuto domestico può essere compostato: residui da sfalci e potature (erba, rami e foglie), avanzi e bucce di frutta e verdura, ossa e avanzi di carne, pesce ed insaccati, cibi avariati o scaduti, pane raffermo, fondi di caffè, bustine di the e tisane, gusci d'uovo, fiori secchi, tovaglioli di carta, carta da cucina, cassette di legno.
Chi pratica il compostaggio domestico potrà godere di uno sconto sulla tassa rifiuti del 15%.
Per la richiesta utilizzare il seguente modulo
Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Tributi
Contattare l'Ufficio Tributi all'e-mail tributi2@comune.salo.bs.it, per telefono al numero verde clienti 800 033 955 oltreché col sistema di Segnalazione on line dedicato agli Utenti al seguente indirizzo: https://www.gardauno.it/it/ticket-comuni/ticket-comune-di-salò
Modulo di Reclamo e Rettifica degli Importi Addebitati - editabile
Modulo di Reclamo e Rettifica degli Importi Addebitati - stampabile
Per comunicazioni di variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa utilizzare gli allegati modelli relativi alle dichiarazioni.
Per autocertificazione numero occupanti su utenze domestiche per non residenti scaricare il modello "Autocertificazione"
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | Percentuale RD (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 10.417 | 5.175,835 | 6.677,815 | 77,15% |
2021 | 10.445 | 5.247,213 | 6.659,053 | 78,80% |
2020 | 10.463 | 4.954,254 | 6.264,934 | 79,08% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica utile per le attivazioni, disattivazioni, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento TARI vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 27/04/2023
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.31 del 21/06/2023