Raccolta differenziata
La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Gargnano si effettua con il sistema Porta a porta integrale. La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo.
Per ottenere il servizio è obbligatorio ritirare i contenitori specifici per la raccolta: Contattare il Comune al numero telefonico 0365 7988300.
L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie.
Tutti i rifiuti urbani, correttamente divisi, anche ingombranti, possono essere consegnati al Centro di Raccolta di via Repubblica 80 (sulla statale 45bis direzione Limone appena prima della prima galleria).
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (primo e terzo giovedì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.8 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
Calendario della settimana
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venerdì 22/11/2024
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lunedì 25/11/2024
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martedì 26/11/2024
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mercoledì 27/11/2024
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ABC dei rifiuti di Gargnano
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
il nuovo Centro di Raccolta si trova sulla Strada Statale 45bis direzione nord appena prima della prima galleria
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 14:00 - 17:00 | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | |
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | |
Venerdì | 14:00 - 17:00 | |
Sabato | 14:00 - 19:00 | |
Domenica | 15:30 - 19:30 |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 14:00 - 17:00 | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | |
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | |
Giovedì | 14:00 - 17:00 | |
Venerdì | 14:00 - 17:00 | |
Sabato | 14:00 - 17:00 | |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Gargnano) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Gargnano, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Gargnano
Sede: Via Roma 47 - 25084 Gargnano (BS) – Ufficio Tributi – I° piano
Codice Fiscale: 00553860172; Partita IVA: 00570180984
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano primo. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera Consiglio Comunale n.16 del 17/05/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI GARGNANO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.6 del 28/04/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif.
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n.16 del 23/04/2024. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Anno 2023
A partire dal 2020, il Calcolo della Tariffa TARI si basa su due norme: per quanto riguarda la misura del Costo del Servizio e il Piano Economico Finanziario, il calcolo avviene con il Metodo Tariffario Rifiuti - Allegato A alla delibera 443/2019/R/rif di ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente) aggiornato con Delibera 363/2021/R/rif nel Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo Periodo Regolatorio; per l'articolazione del costo del servizio nei confronti dell'Utenza Domestica e non domestica, il calcolo con le regole di cui al DPR 158/1999 e relativi Allegati. Entrambi le norme coesistono in quanto hanno, come detto, due diversi scopi: misurare rispettivamente il costo del servizio e suddividerlo tra gli utenti.
Cliccando qui puoi accedere alla Delibera 443/2019/R/rif e qui alla delibera 363/2021/R/rif
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:
- presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento;
- on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home Banking.
Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate.
In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento, l’utente può contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Gargnano attraverso l'invio di una richiesta di assistenza.
SCADENZA PAGAMENTI 2023
Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.
Sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
1ª rata - scadenza: 16 ottobre 2023
2ª rata – scadenza: 16 aprile 2024
Il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) adottato da ARERA con la Delibera 15/2022/R/rif prevede all'art.27, riportato a seguire, la modalità per la rateizzazione dei pagamenti.
art.27 Modalità per la rateizzazione dei pagamenti
27.1 Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 26:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
27.2 Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto.
27.3 L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
27.4 La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
27.5 Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
27.6 Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 27.5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 27.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.
Ogni utente può richiedere di ricevere via email il documento di riscossione (Avviso Bonario) compilando questo modulo e inviandolo all'indirizzo email protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“ATTIVAZIONE UTENZA DOMESTICA RESIDENTI”
“ATTIVAZIONE UTENZA NON DOMESTICA”
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive qualora non si verifichino modificazione dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone) utilizzando l'apposito modulo “CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA” e "CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA"
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuto sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I motivi più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
E' altresì possibile comunicare la variazione del nucleo famigliare utilizzando l'apposito modulo Dichiarazione componenti nucleo familiare
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento TARI prevede all'art.38 e seguenti:
Art. 38. Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente Art. 37.
Art. 39. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta
salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente Art. 36, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale
violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 40. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Gargnano o aprire una richiesta a questa pagina
Ai sensi del Regolamento TARI attualmente in vigore sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni e modalità di fruizione nei seguenti articoli:
art.27 Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza
art.28 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
art.29 Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani
art.30 Riduzioni per il compostaggio
Alle utenze domestiche, anche servite dal servizio di raccolta manuale a domicilio, che hanno avviato l'utilizzo del compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'in sito del materiale prodotto si applica una riduzione secondo quanto definito dall'art. 30 del vigente Regolamento.. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di apposita istanza, compilando l'apposito modulo RICHIESTA RIDUZIONE AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Per godere della riduzione l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile all'utente o agli utenti che ne fanno specifica richiesta.
art.31 Altre agevolazioni
art.32 Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni
RIDUZIONI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
Per poter usufruire di eventuali contributi previsti agli utenti in stato di disagio economico e sociale occorre rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gargnano email: servizisociali@comune.gargnano.bs.it
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Gargnano per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela inviandolo via mail a tributi@comune.gargnano.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.gargnano.bs.it o via posta a Comune di Gargnano, Via Roma 47 - 25084 Gargnano (BS). Il documento deve essere sempre accompagnato dalla fotocopia del documento di identità del firmatario.
Conguagli compensazioni e rimborsi
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazione del tributo in corso d'anno sono considerate per il tributo dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.
Il rimborso dovuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (art.41 del Regolamento TARI), compilando l'apposito modulo RICHIESTA RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE o RICHIESTA RIMBORSO UTENZE NON DOMESTICHE.
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 2.680 | 1.112,100 | 2.451,020 | 45,37% |
2021 | 2.744 | 1.064,551 | 2.488,251 | 42,78% |
2020 | 2.766 | 997,339 | 2.338,879 | 42,64% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento TARI vigente (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2021)
I contributi che hanno avuto la verifica di un'incongruenza nei dati di dettaglio dell'invito al pagamento devono ricevere possono essere rettificati tramite una istanza in Autotutela, chiedere per un rimborso dovrà essere utilizzato il modulo di Rimborso per Utenze Domestiche e mentre di Rimborso per Utenze non Domestiche .
Sistema di gestione delle Segnalazioni : da utilizzare per ogni istanza di denuncia al Gestore della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza che è attualmente il Comune di Gargnano.