Raccolta differenziata
La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Calvagese della Riviera si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro/lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo.
Il Centro di raccolta comunale riceve i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente divisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (terzo martedì del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.10 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
- Ritiro domicilio vegetale: servizio da aprile a ottobre ad iscrizione presso il Comune.
Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
Calendario della settimana
-
martedì 31/12/2024
-
S
-
U
-
-
giovedì 02/01/2025
-
C
-
VL
-
-
sabato 04/01/2025
-
U
-
ABC dei rifiuti di Calvagese
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Informiamo gli Utenti che il Centro di Raccolta di Calvagese è inagibile a seguito di un incendio occorso il 24 novembre 2024.
In alternativa gli utenti di Calvagese possono utilizzare il Centro di Raccolta di Padenghe, via Artigianato, utilizzando la consueta tessera di accesso. Gli orari sono i seguenti:
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 9:00 - 12:00 | |
Martedì | 14:00 - 17:00 | |
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | |
Giovedì | ||
Venerdì | 9:00 - 12:00 | |
Sabato | 14:00 - 17:00 | |
Domenica |
Informiamo gli Utenti che il Centro di Raccolta di Calvagese è inagibile a seguito di un incendio occorso il 24 novembre 2024.
In alternativa gli utenti di Calvagese possono utilizzare il Centro di Raccolta di Padenghe, via Artigianato, utilizzando la consueta tessera di accesso.
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Calvagese della Riviera) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Calvagese della Riviera, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Calvagese della Riviera
Sede: Piazza Municipio, 12, 25080 Calvagese della Riviera (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00791540172; Partita IVA: 00577930985
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza, in collaborazione con la ditta SECOVAL srl – Tel. 0365/8777231 referente Benetti Elisa
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
L’ufficio Tributi riceve solo previo appuntamento – tel. 030/601025 int. 5
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì -Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera Consiglio Comunale n.11 del 29/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 29/04/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n.17 del 29/04/2024. Le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 29/04/2024 di approvazione del PEF 2024-2025
Schema di calcolo del PEF 2024-2025 e allegati alla Delibera
Anno 2023
Schema di calcolo del PEF 2022-2025 e allegati della Delibera
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
Il Regolamento TARI vigente così dispone:
Art. 18. Determinazione della tariffa
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
- Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA come integrata dalla deliberazione n.363/2021 e s.m.i., e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani PEF pluriennale, elaborato in conformità al nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 ed alla determina n.2/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all’ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla
delibera n. 363/2021 e s.m.i.. - Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione dei Piani Finanziari, delle Tariffe e dei Regolamenti; solo in caso di proroga dell’approvazione del bilancio di previsione oltre il termine di cui al periodo precedente, i termini di approvazione dei Piani Finanziari, delle Tariffe e dei regolamenti coincidono con quelli di approvazione del Bilancio di Previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Ai sensi dell’art. 43, comma 11, del D.L. 50/2022, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
- In deroga a quanto sopra, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
Art. 19. Articolazione della tariffa
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. - La tariffa è articolata per classi di utenza domestica e per categorie di utenza non domestica.
- L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.
- E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell’art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, e dell’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente
imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra un minimo del 2% e un massimo del 15%, anche tenendo conto dell’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:
- presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento;
- on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home Banking.
Il mancato ricevimento dell'avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa.
In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento l'utente può contattare:
- l'Ufficio Tributi del Comune di Calvagese della Riviera al numero 030/601025 int.5
- la ditta SECOVAL S.r.l. al numero 0365/8777231 referente Benetti Elisa: Assistenza SECOVAL
- oppure richiederlo per posta elettronica al seguente indirizzo: tributi@comune.calvagesedellariviera.bs.it o attraverso il sistema di ticketing
SCADENZA PAGAMENTI 2024
Il contribuente riceverà presso il proprio domicilio fiscale un avviso di pagamento con l'indicazione degli importi e delle scadenze e con allegate le deleghe di versamento F24 precompilate.
Sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
- 1ª rata - scadenza: 27 giugno
- 2ª rata - scadenza: 27 dicembre
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 27/06/2024.
Il Regolamento TARI vigente all'art.34 tratta della richiesta per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
Art. 34. Versamenti
[…]
8. È possibile richiedere un’ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
a) L’Utente dichiari mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore Elettrico, Gas o Idrico, l’importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 30,00;
b) L’Utente si trovi in condizioni economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente locale;
c) L’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine del pagamento riportato nel documento di riscossione.
9. Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, PagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale.
10. Nelle previsioni di cui al comma 8, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore ad € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
11. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 8 possono essere maggiorate dagli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Il tasso degli Interessi di Mora è fissato anno con anno nella Delibera di approvazione della Tariffa.
12. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 8 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.
Per la richiesta utilizzare il seguente modulo
E' possibile ricevere in forma elettronica il Documento di Riscossione al seguente indirizzo: https://www.prometeo.secoval.it/tari/email
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali, ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
“ ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA”
“ ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA”
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazioni del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dalla dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone) utilizzando gli appositi moduli sopra indicati.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuta sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
In caso di Immobili totalmente privi di mobili di suppellettili ovvero sprovvisti di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (acqua, luce e gas) ovvero immobili oggetto di rilevanti interventi di restauro o di ristrutturazione edilizia è possibile inoltrare richiesta di esenzione al pagamento della TARI compilando e consegnando al comune il relativo modulo
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento TARI prevede all'art.39 e seguenti:
Art. 39. Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 38.
Art. 40. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta
salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale
violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 41. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Per poter usufruire dei contributi TARI gli utenti in stato di disagio economico e sociale devono rivolgersi: all'UFFICIO SERVIZI SOCIALI che riceve, PREVIO APPUNTAMENTO TEL. 030 601025 INT. - email: servizisociali@comune.calvagesedellariviera.bs.it
Le riduzioni e le agevolazioni applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche sono previste dall'art.28 e seguenti del Regolamento TARI.
art.28 Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza;
art.29 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio;
art.30 Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani;
art.31 Riduzioni per il compostaggio;
art.32 Altre agevolazioni;
art.33 Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni
Ogni riduzione agevolazione esenzione presuppone alla base una richiesta, non si applica quindi in automatico.
E' possibile accedere anche alla Riduzione TARI per uso non continuativo: qui il modulo di richiesta.
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Calvagese della Riviera per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela ed inviarlo via mail a tributi@comune.calvagesedellariviera.bs.it o via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it o via posta a Comune di Calvagese della Riviera Piazza Municipio, 12, 25080 Calvagese della Riviera (BS). Allegare sempre la fotocopia del documento di identità del firmatario.
Conguagli compensazioni e rimborsi
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso.
Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06). Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (art.36 del Regolamento TARI), compilando l'apposito modulo “RICHIESTA RIMBORSO”.
Per problematiche relative alle bollette (apertura/chiusure/variazioni...), è attivo un help desk: cliccare qui per accedere
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | RD percentuale (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 3.666 | 1.259,220 | 1.510,760 | 83,35% |
2021 | 3.645 | 1.158,532 | 1.409,752 | 82,18% |
2020 | 3.552 | 1.373,953 | 1.633,033 | 84,14% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento TARI vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 29/04/2023
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 29/04/2023
I contributi che hanno verificato un'incongruenza nei dati di aver ricevuto il dettaglio dell'invito al pagamento possono la rettifica tramite ISTANZA IN AUTOTUTELA, per chiedere un rimborso dovrà essere utilizzato il modulo "ISTANZA RIMBORSO BOLLETTA TARI".
Sistema di Ticketing da utilizzare per ogni istanza di ricorso al Gestore della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza che attualmente è il Comune di Calvagese della Riviera.