Raccolta differenziata
La raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Manerbio si effettua con il sistema Porta a porta integrale. Il territorio è diviso in 3 zone con periodicità e frequenze diverse. L'eco calendario fornisce tutte le informazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo.
Tutti i rifiuti urbani, anche ingombranti, possono essere consegnati al Centro di raccolta comunale.
Il Centro di Raccolta accetta tutti i rifiuti urbani riciclabili, anche ingombranti, correttamente suddivisi;
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (ultimo giovedì del mese): per informazioni contattare direttamente il Comune al numero 030 9387277-261 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00. L'utente può prenotare il servizio con almeno una settimana d'anticipo rispetto alla data programmata di esecuzione del servizio. Il servizio prevede al massimo il ritiro di 3 pezzi, da esporre a ciglio strada il giorno di raccolta. Non è previsto il ritiro all'interno delle abitazioni.
- Raccolta pannolini/traverse salva letto: per informazioni contattare direttamente il Comune. Utilizzare l'apposito modulo e consegnarlo all'ufficio protocollo.
Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, gli orari del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
Calendario della settimana
Nel file qui sotto potete trovare le planimetrie che illustrano i percorsi e le frequenze degli spazzamenti nelle vie comunali.
ABC dei rifiuti di Manerbio
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 9:00 - 12:00 | 14:30 - 17:30 |
Martedì | 9:00 - 12:00 | 14:30 - 17:30 |
Mercoledì | 9:00 - 12:00 | 14:30 - 17:30 |
Giovedì | 9:00 - 12:00 | 14:30 - 17:30 |
Venerdì | 9:00 - 12:00 | 14:30 - 17:30 |
Sabato | 9:00 - 12:00 | 14:30 - 17:30 |
Domenica | CHIUSO | CHIUSO |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
---|---|---|
Lunedì | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
Martedì | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
Mercoledì | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
Giovedì | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
Venerdì | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
Sabato | 9:00 - 12:00 | 14:00 - 17:00 |
Domenica | CHIUSO | CHIUSO |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza (Comune di Manerbio) e al Gestore del Servizio sul Territorio (Garda Uno S.p.A.).
Per ogni aspetto che riguarda l'Utenza in termini di Tributo TARI (Attivazione, Disattivazione, Calcolo del Tributo e relativi addebito, aggiornamento dati anagrafici, pagamenti e solleciti, riscossione coattiva e ingiunzioni, assimilazione dei Rifiuti agli Urbani), la competenza è esclusivamente dell'Ente Locale: Comune di Manerbio, i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Per ogni aspetto che riguarda il Servizio in termini operativi (raccolta dei rifiuti differenziati e del Secco Residuo sul territorio, accesso ai Centri di Raccolta, modalità di conferimento dei Rifiuti, problemi di mancata raccolta, evidenza di errato conferimento), la competenza è esclusivamente del Gestore Garda Uno S.p.A., i cui riferimenti sono qui sotto riportati.
Comune di Manerbio
Sede: Piazza Cesare Battisti 1, 25025 Manerbio (BS)
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano terra. Possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all’Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Si ricorda che taluni servizi sono attualmente affidati a:
COGES S.p.A. - raccolta, gestione e smaltimento rifiuti - Via Industriale n. 5 - 25020
S. Gervasio Bresciano (Brescia) - Tel. 0309934848 - Fax 0309934967- P.IVA 00715260980
- svuotamento dei greenservice posizionati sul territorio
- svuotamento dei cestini stradali
- ritiro dei rifiuti ingombranti presso le utenze domestiche su prenotazione all’ufficio ecologia del comune (ultimo giovedì del mese)
Martedì
Mercoledì
Giovedì - solo su appuntamento
Venerdì
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera Consiglio Comunale n.16 del 29/04/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI MANERBIO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera della Giunta Comunale n.123 del 20/10/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale in data 04/06/2024 con Delibera n.24. Le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario PEF che, dall'anno 2022, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli Atti (cliccare sul documento per accedervi).
PEF 2024-2025 e altri allegati
Anno 2023
A partire dal 2020, il Calcolo della Tariffa TARI si basa su due norme: per quanto riguarda la misura del Costo del Servizio e il Piano Economico Finanziario, il calcolo avviene con il Metodo Tariffario Rifiuti - Allegato A alla delibera 443/2019/R/ rif di ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente) aggiornato con Delibera 363/2021/R/rif nel Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo Periodo Regolatorio; per l'articolazione del costo del servizio nei confronti dell'Utenza Domestica e non domestica, il calcolo con le regole di cui al DPR 158/1999 e relativi Allegati. Entrambi le norme coesistono in quanto hanno, come detto, due diversi scopi: misurare rispettivamente il costo del servizio e suddividerlo tra gli utenti.
Cliccando qui puoi accedere alla Delibera 443/2019/R/rif e qui alla delibera 363/2021/R/rif
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
La quantificazione degli importi dovuto viene svolta dal Comune sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni (mq dei locali e mesi di occupazione nell'anno per le utenze non domestiche, mq dei locali, n° occupanti e mesi di occupazione nell'anno per le utenze domestiche).
Ai contributi viene inviato, annualmente, all'indirizzo risultante dalla dichiarazione, un avviso contenente l'addebito del costo del servizio, le modalità di pagamento e l'indicazione degli orari di ricevimento dello sportello e dei relativi recapiti telefonici.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il servizio Pago PA presso banche, tabaccherie ed uffici postali o mediante il portale on line.
Il modello di pagamento verrà trasmesso direttamente presso l’indirizzo di residenza dei contribuenti. Qualora, per qualsiasi motivo il contribuente non l’abbia ricevuto, potrà contattare tempestivamente l’ufficio tributi, al fine di richiederne copia.
Per l'anno 2024 sono previste due rate di pagamento con le seguenti scadenze:
- 1ª rata - scadenza: 15 luglio
- 2ª rata - scadenza: 2 dicembre
Il Regolamento TARI vigente all'art.40 tratta della richiesta per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
Art. 40. Rimborsi e rateizzazioni
[…]
5. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
6. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
7. L’importo da versare verrà suddiviso in ulteriori rate, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, il cui ammontare non può essere inferiore ad € 30,00.
Col presente modulo può essere richiesta la rateazione del versamento TARI
Si sta lavorando affinché il software di fatturazione della TARI preveda l'invio di documenti di riscossione e di informazioni in forma elettronica al contribuente. A tal fine, qualora il contribuente presenti avvalersi del servizio, può provvedere alla presentazione del presente modello o aprendo una richiesta a questa pagina
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione , utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione:
Dichiarazione iscrizione / variazione / cancellazione Utenza Domestica
Dichiarazione iscrizione / variazione / cancellazione domestica con dichiarante Persona Giuridica
Dichiarazione iscrizione / variazione / cancellazione Utenza non domestica
COMUNICAZIONE VARIAZIONE COMPONENTI
COMUNICAZIONE VARIAZIONE INTESTAZIONE FATTURA
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazione del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia TARI.
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la è dovuto sino alla data in cui viene tassa prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesta la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento TARI vigente prevede all'art.37 e seguenti:
Art. 37. Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 38.
Art. 38. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Fatta salva l'applicazione della disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è dell’1% per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 37, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 103 a € 516, stabilita dall’art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo della misura irrogata se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina generale prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 39. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Per qualsiasi ulteriore informazione al fine di procedere tempestivamente alla regolarizzazione della posizione si invita a contattare ai recapiti indicati l'Ufficio Tributi del Comune di Manerbio o aprire una richiesta a questa pagina
Il Regolamento TARI vigente tratta delle riduzioni e delle agevolazioni dall'art.27 e seguenti:
Art. 27. Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza
Art. 28. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 29. Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani
Art. 30. Riduzioni per il compostaggio e per cessioni di beni alimentari
Art. 31. Fruizione delle riduzioni e delle agevolazioni
Col presente modulo può essere richiesta l'esenzione dalla TARI: Modulo esenzione
Modulo di Adesione al Compostaggio Domestico e Istanza per l'Attribuzione della Riduzione TARI
Richiesta di riduzione Tassa sui Rifiuti per Conferimento beni alimentari
Richiesta di riduzione per avvio al Riciclo (Utenze non domestiche)
E' possibile richiedere il Rimboso della TARI solo nel caso il Tributo sia stato pagato in eccedenza.
Si vedano i casi sottoelencati:
- doppio versamento;
- cessazione dell'occupazione in corso d'anno;
- sussistenza di requisiti per usufruire di esenzioni, detrazioni, e/o riduzioni;
- avviso/i di liquidazione/accertamento/irrogazione sanzioni pagati e successivamente rettificato/ie/o annullato/i in autotutela ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato
- altro (vedere Regolamento o chiamare l'Ufficio Tributi per maggiori informazioni)
Si utilizza il modulo qui allegato
Nel caso si sia erroneamente versata la TARI al Comune di Manerbio (in questo caso il Comune di Manerbio e "Comune incompetente") in luogo del Comune corretto (Comune Competente) si utilizza il modulo qui allegato per il trasferimento delle somme a chi di competenza .
Anno | Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | Percentuale RD (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 13.319 | 5.079,650 | 6.488,880 | 78,28% |
2021 | 13.382 | 5.380,630 | 6.703,070 | 80,27% |
2020 | 13.128 | 5.271,907 | 6.510,487 | 80,98% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE, MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.75 del 21/10/2014
Dichiarazione uso Mezzi Privati (per il Conferimento dei propri Rifiuti Domestici: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
Modulo Richiesta di Attivazione Servizio Conferimento Pannolini e Traverse salva-letto
Modulo di Adesione al Compostaggio Domestico e Istanza per l'Attribuzione della Riduzione TARI
Scheda Rifiuti conferiti al Centro di Raccolta Comunale di Manerbio: ad uso delle utenze non domestiche
Punti di Raccolta Olii esausti
Dichiarazione iscrizione / variazione / cancellazione Utenza Domestica
Dichiarazione iscrizione / variazione / cancellazione domestica con dichiarante Persona Giuridica
Dichiarazione iscrizione / variazione / cancellazione Utenza non domestica
Richiesta di riduzione Tassa sui Rifiuti per Conferimento beni alimentari
Richiesta di riduzione per avvio al Riciclo (Utenze non domestiche)