Raccolta differenziata
La raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Gardone Riviera si effettua con il sistema Porta a porta integrale. L'eco calendario fornisce tutte le indicazioni necessarie.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti gli utenti e prevede il ritiro domiciliare per: carta, vetro / lattine, imballaggi in plastica, organico, secco residuo.
Per i Rifiuti indifferenziati residui è obbligatorio utilizzare il sacco fornito dal Comune. Sono previsti servizi specifici per alberghi e ristoranti.
Il Centro di Raccolta comunale riceve i rifiuti urbani, anche ingombranti, correttamente divisi.
Sul territorio sono presenti punti di raccolta per frazioni particolari: consulta la mappa
Altri servizi a richiesta:
- Ritiro domicilio rifiuti ingombranti (terzo sabato del mese): servizio prenotabile fino a due giorni prima dello svolgimento al numero verde 800 033 955 attivo da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00 e sabato dalle 08.00 alle 13.00. Per la prenotazione è necessario indicare i dati dell'intestatario TARI (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo di ritiro) e la tipologia di rifiuti da ritirare. Pezzi massimi 3. In alternativa, il servizio è attivabile anche attraverso la compilazione dell'apposito form: un operatore entrerà in contatto con voi per fissare l'appuntamento. Per ogni servizio sono disponibili n.12 posti. La richiesta è accolta anche in funzione della disponibilità per quella determinata data.
- Ritiro domicilio pannolini: servizio ad iscrizione presso il Comune.
Per maggiori informazioni consultare l'eco calendario, le istruzioni del Centro di Raccolta o contattare direttamente il Comune.
APPUNTAMENTI PRESSO SPORTELLO PER PRATICHE
Cliccare qui per prenotare l'accesso allo Sportello TARI del Comune
Calendario della settimana
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lunedì 28/04/2025
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martedì 29/04/2025
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mercoledì 30/04/2025
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giovedì 01/05/2025
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venerdì 02/05/2025
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lunedì 05/05/2025
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Nel file qui sotto potete trovare le planimetrie che illustrano i percorsi e le frequenze degli spazzamenti nelle vie comunali.
ABC dei rifiuti di Gardone Riviera
Centri di raccolta: orari e istruzioni per l'uso
Istruzioni per i privati:
Scarica il modulo da compilare se hai necessità di entrare con un furgone
Istruzioni per le aziende:
Scarica la SCHEDA DI CONFERIMENTO necessaria per entrare al Centro di Raccolta
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 14:00 - 17:00 | |
Martedì | 9:00 - 12:00 | |
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | |
Giovedì | 9:00 - 12:00 | |
Venerdì | 14:00 - 17:00 | |
Sabato | 9:00 - 12:00 | |
Domenica |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
ingresso consentito fino a 5 minuti prima della chiusura
GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
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Lunedì | 14:00 - 17:00 | |
Martedì | 9:00 - 12:00 | |
Mercoledì | 14:00 - 17:00 | |
Giovedì | 9:00 - 12:00 | |
Venerdì | 14:00 - 17:00 | |
Sabato | 9:00 - 12:00 | 15:00 - 17:00 |
Domenica | 17:00 - 20:00 |
Il Centro di Raccolta è sempre chiuso nei giorni festivi
RIFERIMENTI E INDIRIZZI DEL COMUNE E DEL GESTORE DEL SERVIZIO
In questa sezione sono disponibili tutte le informazioni relative al Gestore dei Rapporti con l'Utenza e al Gestore del Servizio sul Territorio.
Comune di Gardone Riviera - Sportello gestito da Garda Uno S.p.A dal 01/06/2024
Sede: Piazza Scarpetta 1 (piano terra), 25083 Gardone Riviera (BS) - Ufficio Tributi
Codice Fiscale: 00368800173; Partita IVA: 00557820982
Svolge il Servizio di Gestione della Tariffa e del Rapporto con l'Utenza.
Per ogni necessità che riguarda il Tributo TARI, la modalità di addebito e di calcolo, per i pagamenti e le posizioni sospese è disponibile lo Sportello dell'Ufficio Tributi presso la Sede del Comune al piano terra. Utilizzando il sistema "apri un ticket", possono essere inviate segnalazione di errori nella determinazione di quanto addebitato e di errori / variazioni nei dati relativi all'Utenza rilevanti ai fini della commisurazione dell’addebito stesso.
Cliccare qui per prenotare l'accesso allo Sportello TARI del Comune
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione dello Spazzamento meccanico e manuale delle Strade
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
Apri un ticket
Garda Uno S.p.A.
Sede: Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Svolge il Servizio operativo di Gestione della Raccolta e del Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati
Per ogni necessità che riguarda il Servizio è possibile utilizzare il sistema di supporto all'Utenza cliccando sulla scritta "Apri un ticket". Avrete risposta nel più breve tempo possibile compatibilmente con il problema riscontrato: vi sono situazioni che non consentono una celere risposta in quanto devono essere verificate le condizioni con le quali è emerso il problema.
Si raccomanda, all'apertura del ticket, di non utilizzare una email PEC, salvo che non si sia certi che la PEC possa ricevere anche da caselle postali elettroniche non certificate. Nel caso sia necessario utilizzare comunque una PEC, vi invitiamo a scrivere direttamente al nostro recapito PEC sotto indicato.
Martedì - Contact Center
Mercoledì - Contact Center
Giovedì - Contact Center
Venerdì - Contact Center
Sabato - Contact Center
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Avvisi Comune
La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2014 ed è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a mesi 6 nel corso dello stesso anno solare la TARI è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Si intendono per:
- locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, nonché strutture semplicemente poste sul suolo;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
- le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali di civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
L'acquisizione della residenza anagrafica o la presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, facendo scattare l'obbligo di corresponsione del tributo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell'immobile.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Delibera Consiglio Comunale n.15 del 31/03/2022: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ PER IL COMUNE DI GARDONE PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/rif) IN QUALITÀ DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con la deliberazione indicata l'Ente Locale sovraordinato, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha deliberato di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. "Livello qualitativo minimo” di cui all'art.3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.
Con Delibera del Consiglio Comunale n.25 del 13/06/2023 è stata adottata la Carta della Qualità del Servizio così come previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022/R/rif.
Le Tariffe per l'anno 2024 sono state Deliberate dal Consiglio Comunale con Delibera n.22 del 23/04/2024. Si ricorda che le Tariffe sono calcolate sulla base del Piano Economico e Finanziario che, dall'anno 2022 e per l'intero periodo regolatorio 2022-2025, è predisposto sulla base del secondo Metodo Tariffario Rifiuti di cui all'Allegato A della Delibera 363/2021/R/rif dell'Autorità ARERA che, dal 01/01/2018, svolge le funzioni di Regolazione anche del Servizio Integrato dei Rifiuti.
Si riportano gli atti attualmente vigenti (cliccare sul documento per accedervi).
Anno 2023
Ai sensi dell'art. 1, comma 651 della L. n. 147/2013 la determinazione delle tariffe viene effettuata tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999 e, in particolare:
- per la parte a copertura dei costi fissi le tariffe vengono determinate con i criteri presuntivi di cui agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 1, del DPR n. 158/99;
- per la parte a copertura dei costi variabili, ai sensi dei medesimi artt. 5, comma 2, e 6, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe sono determinate sulla base delle quantità di rifiuti conferiti, stabilendo una quota minima a garanzia della copertura dei costi, tassativamente richiesta dalla norma.
Tariffe per le Utenze domestiche
a) Parte della tariffa a copertura dei costi fissi
Vengono utilizzati i criteri di cui al DPR n. 158/1999 ed, in particolare, il coefficiente “ka” ed i parametri della superficie dell'abitazione e del numero degli occupanti. Il coefficiente Ka (di adattamento per superficie e numero dei componenti il nucleo familiare, stabilito in misura fissa dalla normativa) è utilizzato per la ripartizione dei costi fissi (tale coefficiente adegua le superfici degli alloggi al numero dei componenti il nucleo familiare, esempio: 1 mq. di alloggio per n=1 componenti equivale a mq. 1,625 di alloggio per n=6 componenti).
Come disposto dal regolamento comunale, il numero degli occupanti è determinato sulla base dei componenti il nucleo familiare come risultante nell'anagrafe del comune di residenza.
Per gli utenti non residenti si è provveduto a recuperare il dato chiedendo una apposita dichiarazione. Nel caso di mancata dichiarazione – nonché per le utenze domestiche intestate a persone giuridiche – il numero degli occupanti potenziali è stato determinato stabilendo il parametro di 1 occupante ogni 30 mq di superficie.
b) Parte della tariffa a copertura dei costi variabili
Sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati previsti per l'anno in corso viene stabilita una tariffa per kg di rifiuti conferiti, con una una quota minima. La quantità di rifiuti conferiti oltre tale quota minima è determinata in ragione del numero e della capacità degli speciali sacchi sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni singolo utente.
Tariffe per le Utenze Non Domestiche
Anche per le utenze non domestiche le tariffe vengono determinate con un criterio misto.
a) Parte della tariffa a copertura dei costi fissi
La parte fissa della tariffa per le “utenze non domestiche” è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Per la determinazione dei coefficienti Kc sono confermati i criteri indicati nel 2007 dalla Commissione comunale per la Programmazione Economica e Bilancio.
b) Parte della tariffa a copertura dei costi variabili
La parte variabile della tariffa per le “utenze non domestiche” è calcolata sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze, a sua volta determinata in ragione del numero e della capacità degli speciali sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente. Sulla base dei costi attribuiti alle utenze non domestiche viene stabilito un costo per kg di rifiuti conferiti, prevedendo una quantità minima a metro quadrato al fine di garantire la copertura dei costi.
Sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, nel caso a fine anno si rilevi che un conferimento di rifiuti in quantità superiore alla “quota minima” si procede ad addebitare un “conguaglio” di tassa in proporzione all’eccedenza.
Sull’importo della tassa sui rifiuti vene applicato il “tributo provinciale” per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha istituito con la Delibera 386/2023/R/rif i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani.
I sistemi di “perequazione” sono specifiche componenti tariffarie estese alla totalità delle utenze nazionali che hanno lo scopo di compensare i costi generati da eventi o attività localizzate al fine di “socializzarli” e non farli gravare sulla sola utenza “locale” incolpevole del verificarsi di tali eventi.
Con decorrenza 01/01/2024 sono previste due componenti perequative che ogni Comune è obbligato ad addebitare nei documenti di addebito della TARI:
UR1 compensa i costi di trasporto e trattamento/smaltimento dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati nei mari e nelle acque interne del paese. È transitoriamente quantificata in 0,10€/anno per utenza;
UR2 compensa le agevolazioni riconosciute alle utenze colpite da eventi eccezionali e calamitosi. È transitoriamente quantificata in 1,50€/anno per utenza.
Con la Delibera 176/2025/R/rif ARERA ha confermato la modifica dell'allegato A della Delibera 386/2023/R/rif istituendo con decorrenza 01/01/2025 un'ulteriore componente perequativa:
UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti. Inizialmente è posta pari a 6,00€/anno per utenza.
Gli importi delle componenti perequative sono rapportabili ai giorni effettivi di occupazione dell'immobile.
Le componenti non sono soggette a riduzioni o esenzioni.
Ogni utenza è soggetta a questa imposizione.
L'importo derivante dall'applicazione delle componenti è versato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Il pagamento si effettua tramite F24 allegato all'avviso di pagamento:
- presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento;
- on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home Banking
E' inoltre possibile richiedere la domiciliazione del pagamento utilizzando questo modulo (mandato)
Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate.
In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento l’utente può contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Gardone della Riviera attraverso il numero del nostro CallCenter 800 033 955;
oppure richiederlo per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail tributi@comune.gardoneriviera.bs.it
SCADENZA PAGAMENTI
Per il pagamento della tassa annuale è previsto il pagamento in 2 rate con scadenza al 30 settembre e al 30 novembre di ciascun anno.
È in ogni caso consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.
Con deliberazione della Giunta comunale le scadenze di pagamento possono essere differite per i soggetti passivi interessati da calamità naturali, emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevede all'art.49, riportato a seguire, la modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento.
Art.49 Riscossione
[…]
9) È possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 3 in caso:
a) l’utente dichiari mediante autocertificazione ai senso del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico;
b) l’Utente si trovi in condizioni di economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall’Ente Locale;
c) l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni;
d) utenti interessati dagli eventi di cui al precedente comma 4.
L’Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
10) Nel caso sussistano i termini di cui al comma 8, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento che consentono il pagamento rateale.
11) Nelle previsioni di cui al comma 8, l’importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L’Ente può comunque valutare l’applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
12) Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del comma 8 sono maggiorate degli interessi di dilazione in misura pari a quanto stabilito al successivo art. 54.
13) Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma 8 lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione dei documenti di riscossione da parte dell’Ente Locale.
E' possibile ricevere la bolletta in formato elettronico scrivendo un messaggio all'indirizzo e-mail serviziorifiutigardone@gardauno.it o aprendo un ticket scegliendo l'opzione "Informazioni Igiene Urbana"
La TARI non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento di pratiche anagrafiche e/o altre pratiche comunali, ma è necessario dichiarare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione utilizzando gli appositi moduli:
Dichiarazione Attivazione Utenza TARI Domestica
Dichiarazione Attivazione Utenza TARI NON Domestica
La dichiarazione di inizio occupazione o di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o si è verificata la variazione e conserva efficacia anche per le annualità successive non sino modifica dei dati denunciati.
Non devono essere dichiarate le variazioni relative alla modifica del numero dei componenti famigliari quando si tratta di soggetti residenti nello stesso nucleo famigliare. Devono, invece, essere dichiarate le variazioni del numero dei componenti nei casi di soggetti non residenti o soggetti residenti in nuclei separati rispetto a quello dell'intestatario della denuncia Tari.
Dichiarazione Variazione numero occupanti
In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza TARI l'utenza verrà volturata d'ufficio al nuovo intestatario della scheda anagrafica.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dalla dichiarante o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessata occupazione (locali liberi da cose e persone).
Dichiarazione Cessazione Utenza TARI
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, la tassa è dovuta sino alla data in cui viene prodotta, salvo il caso di duplicazione (vale a dire che altro soggetto passivo abbia già versato il tributo per i medesimi locali) o dimostrazione della effettiva cessazione con la produzione della documentazione che attesti la cessazione delle utenze ai servizi di rete.
I più ricorrenti che implicano un obbligo di nuova denuncia, denuncia di variazione o cessazione sono:
- le nuove occupazioni effettuate da soggetti a seguito di immigrazione o di costituzione di una nuova famiglia;
- il trasferimento nell'ambito del Comune poiché comporta una variazione della metratura dei locali o delle aree occupate ed un nuovo recapito;
- il cambio di intestazione della denuncia nei casi di subentro per decesso di soggetti non residenti;
- i casi di emigrazione o trasferimento ad altro Comune.
In caso di omesso versamento alle date di scadenza previste è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del RAVVEDIMENTO OPEROSO (art.13 del D.Lgs 472/1997 e successive modificazioni). Il ravvedimento operoso è applicabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) tratta all'art.52 e seguenti di verifiche, accertamenti riscossione e sanzioni e interessi.
Inoltre, nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti sono chiaramente specificate le scadenze previste per il pagamento delle rate della tassa e la sanzione in caso di mancato pagamento.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, della sanzione per omesso pagamento e degli interessi di mora, oltre all'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
E’ prevista l’esenzione dalla TARI per le abitazioni principali e relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell’elenco delle persone che godono di un'assistenza economica continuativa da parte del Comune. L’esonero è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza. L’informazione agli utenti e la procedura sono date dal testo del comma 1, lett. a) dell’art. 45 del vigente regolamento IUC pubblicato sul sito istituzionale.
Ai sensi del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) attualmente in vigore sono previste le seguenti riduzioni e agevolazioni e modalità di fruizione nei seguenti articoli:
art.42 Riduzioni
- per gli iscritti all'AIRE;
- per la parte abitativa degli immobili agricoli;
- per le aree scoperte operative adibite all'attività di parcheggio pubblico a pagamento;
- per le utenze con soggetti che necessitano di presidi di assorbenza (pannolini/pannoloni) utilizzando i seguenti moduli: Riduzione "Pannolini" con servizio e Ricevuta chiave cassonetto Pannolini
- per le utenze domestiche con un unico occupante;
- per le aree scoperte operative al servizio di locali soggetti alla tassa;
- per le attività agrituristiche;
- per le utenze domestiche che usano la compostiera rinunciando al servizio di raccolta della frazione organica utilizzando il seguente modulo
- per le utenze non domestiche che provvedono autonomamente, tramite procedimenti tecnologici, all’autocompostaggio per il riciclo in sito di tutta la frazione organica dei rifiuti prodotti.
art.42-bis Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
art.42-ter Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Comunicazione USCITA dal servizio rifiuti
art.43 Rifiuti avviati al riciclo
art.44 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
art.45 Agevolazioni
art.46 Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti è indicato che “Il personale dell’Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento, aggiornamento dati o rettifica di eventuali errori.”
I contatti telefonici, fax, email, PEC, nonché gli orari e le modalità di accesso all’ufficio sono riportati nello stesso avviso di pagamento e su questa pagina integrata.
Conguagli compensazioni e rimborsi
Per la richiesta di rimborso è possibile utilizzare questo modulo.
Sono accettate anche le richieste di rimborso presentate senza l’utilizzo del modulo comunale.
Anno |
Popolazione | Rifiuti Differenziati (t) | Rifiuti Totali (t) | Percentuale RD (%) |
---|---|---|---|---|
2023 | 2.607 | 1.611,097 | 2.001,057 | 80,51% |
2022 | 2.626 | 1.643,820 | 2.009,860 | 81,79% |
2021 | 2.626 | 1.600,903 | 1.936,863 | 82,65% |
Fonte: Catasto dei Rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06
Avvisi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
REGOLAMENTI, DELIBERE E MODULISTICA
In questa sezione sono pubblicati Regolamenti e Delibere attinenti la TARI e la Gestione dei Rifiuti.
È accessibile anche la modulistica, documenti di interesse e altre informazioni.
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 13/06/2023
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27/04/2023.
News e comunicazioni
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